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EMIRATI ARABI UNITI E DUBAI segue: NORMATIVA LABURISTICA E FALLIMENTARE, TRATTATI IN- TERNAZIONALI

NORMATIVA LABURISTICA
La disciplina concernente i rapporti di lavoro di lavoratori emiratini e stranieri, è contenuta nella
Federal Law 8/1980 e trova applicazione anche per i rapporti di lavoro nelle zone franche che non
abbiano emanato una normativa laburistica autonoma. Fonte normativa ulteriore è costituita dalla

contrattazione collettiva (e contrattuale). In particolare preme evidenziare quanto segue: il con-
tratto di lavoro dipendente può essere a tempo determinato – rinnovabile per mutuo accordo, co-
munque della durata massima di 4 anni – o indeterminato.

Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova di massimo 6 mesi (computato nel perio-
do massimo di contratto a tempo determinato. Tale periodo di prova è particolarmente auspicabi-
le quando si instaurano contratti di distribuzione. Infatti, si può sfruttare il periodo di prova a pieno

per conoscere le doti e la serietà del distributore.
La legge prevede un orario di lavoro pari ad otto ore al giorno – ridotto a 6 durante il mese del
Ramadan, senza alcuna riduzione della retribuzione spettante al lavoro – o 48 a settimana. Ogni 5
ore è imposta una pausa.
All’inizio del 2011 il Ministero del Lavoro ha stabilito i minimi salariali per i lavoratori dipendenti,
prevedendo tre categorie di lavoratori:

– Dipendenti di primo livello: hanno conseguito un titolo di studio accademico (Bachelor’s De-
gree), la retribuzione minima mensile è fissata a AED 12.000 (circa 2600 euro)

– Dipendenti di secondo livello: in possesso di diploma, retribuzione minima è fissata ad AED
7000 (circa 1500 euro)
– Dipendenti di terzo livello: privi di qualifica, retribuzione minima ad AED 5000 (circa 1000
euro al mese). Tra tali ultimi dipendenti si annoverano ad esempio coloro i quali si occupano della
manutenzione delle infrastrutture edili ed urbane.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Federal Law 8/1980 impone al datore di lavoro di
fornire ai dipendenti dispositivi di protezione adeguati a tutelare il lavoratore da rischi, infortuni e
malattie professionali.
Lo scioglimento del rapporto di lavoro avviene secondo le seguenti modalità:
– Accordo comune delle parti, che deve essere espresso in forma scritta
– Scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, salvo rinnovo tacito o espresso
– In caso di contratto a tempo indeterminato, preavviso di almeno 30 giorni
NORMATIVA FALLIMENTARE
In vigore a partire dall’1 gennaio 2017, è volta a proteggere dalle azioni penali precedentemente
in vigore in caso di insolvenza.

La nuova legislazione, che si applica a tutte le società onshore e free-zone negli EAU offrirà pro-
tezione a dipendenti, azionisti e amministratori di società in stato di insolvenza.

La nuova legge fallimentare contiene 230 articoli e offre ai creditori e ai debitori una maggiore
flessibilità nell’affrontare le difficoltà finanziarie garantendo al tempo stesso certezza e sicurezza
per gli imprenditori e gli investitori, che possono contare in una certa misura sulla protezione delle

loro imprese durante una ristrutturazione. Inoltre, consentiranno loro di negoziare in modo effica-
ce con i loro creditori.

La nuova legge, che abroga gran parte del precedente regime fallimentare previsto dal Codice
delle transazioni commerciali (CTC) in vigore dal 1993, riguarda principalmente quattro nuove

procedure, ciascuna delle quali supervisionate dal tribunale. Questi includono un processo di ria-
bilitazione “light touch” per i debitori solvibili che affrontano difficoltà finanziarie chiamate

“composizione preventiva”; un processo di risanamento più sostanziale per i debitori insolventi: il
piano di ristrutturazione; un processo di liquidazione insolvenza end-of-the-line e un quadro per la

ristrutturazione finanziaria delle istituzioni finanziarie. In base alla nuova legge, i procedimenti pe-
nali in relazione ad assegni aziendali effettuati dal debitore prima dell’inizio del processo in que-
stione sono sospesi una volta avviata una composizione preventiva o un piano di ristrutturazione.

È stata dunque sancita la depenalizzazione di assegni non onorati, per i quali i creditori poteva-
no, col pregresso sistema fallimentare, chiedere pene detentive e ritiro del passaporto per i debi-
tori insolventi. Altresì, è stato introdotto il Comitato di ristrutturazione finanziaria, ente di regola-
mentazione e di valutazione delle istanze proposte da società in situazione di dissesto e dai loro

creditori per l’adempimento di crediti scaduti da oltre trenta giorni.
TRATTATI INTERNAZIONALI
CONVENZIONE DI VIENNA
Gli Emirati Arabi Uniti non rientrano fra i Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna siglata l’11

aprile 1980 in materia di vendita internazionale di merci, nata con l’intento di porre in essere un’u-
niforme regolamentazione legale nell’ambito della comunità internazionale fra Stati con diverse

normative ed ordinamenti giuridici. Pertanto, ferma la possibilità accordata alle parti di convenire
espressamente tutte le condizioni inerenti al contratto, nell’ambito di una pattuizione specifica e
derogatoria stante la libertà riconosciuta alle parti ex lege; tuttavia sussistono nell’interpretazione
di un accordo pattizio talune lacune che non sono state previste e/o sufficientemente colmate da

quanto dedotto in contratto. Laddove si tratti di un contratto dal tenore patentemente internazio-
nale intervengono convenzioni, accordi bilaterali, regolamentazione internazionale a supplire le

potenziali mancanze presenti nella pattuizione. Tale è lo scopo sotteso alla Convenzione di Vien-
na, la quale provvede a disciplinare pedissequamente la formazione del contratto di vendita, re-
golamenta le obbligazioni fra le parti, i provvedimenti in caso di inadempimento contrattuale ed

esecuzione dello stesso a cui gli Emirati non rientrano, rendendo meno snella la procedura con-
trattuale tra contraenti esteri che devono confrontarsi con anomalie e violazioni pattizie.

CONVENZIONE DI NEW YORK
In tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali internazionali, gli Emirati Arabi Uniti, alla

stregua dell’Italia, hanno aderito alla Convenzione di New York del 1958, volta a garantire la cir-
colazione – anche nel peculiare contesto internazionale – dei lodi arbitrali, in quanto frutto dell’au-
tonomia negoziale delle parti. L’arbitrato internazionale infatti rappresenta un metodo alternativo

di risoluzione delle controversie internazionali nascenti fra imprese di diversa nazionalità ed inve-
stitori stranieri, talvolta su un territorio statuale terzo. Si tratta di uno strumento attraverso il quale

si perviene alla composizione della controversia in maniera privata, benché nel rispetto dei cano-
ni di neutralità ed imparzialità degli arbitri chiamati a decidere la questione. La risoluzione delle

controversie mediante il procedimento arbitrale, sebbene oneroso in termini pecuniari, assicura

una rapida definizione della lite, mediante l’ausilio di professionisti e tecnici altamente specializ-
zati e dunque qualitativamente competenti per un’adeguata risoluzione della controversia.

WTO – Organizzazione Mondiale del Commercio
Gli Emirati Arabi Uniti sono membro della World Trade Organization – Organizzazione Mondiale
del Commercio che nel 1995 ha sostituito il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e
della WIPO (World IP Organization – Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale),
agenzia appartenente all’ONU costituita nel 1967 – volta ad incentivare la tutela e la salvaguardia
della proprietà intellettuale.
Grazie a tale regolamentazione, le società intenzionate a investire in EAU sono tutelate da un
contesto che fornisce una spiccata e maggiore protezione dei propri prodotti, servizi e tecnologie
da ogni eventuale uso illegittimo e distorto perpetrato da parte di soggetti non autorizzati. Il fine di

impedire, per il tramite di un corpus normativo più garantista e penetrante, qualsiasi violazione in
materia, apprestando una tutela del know how di rilievo, è stata maggiormente accentuata dalla

predisposizione di Organismi nazionali, dotati di specifiche competenze ed autonomi sistemi or-
ganizzativi che, vigilano sul legittimo sfruttamento di prodotti e servizi a livello provinciale, distret-
tuale e ministeriale. Il che è indubbiamente incentivante per potenziali investitori stranieri che,

nell’ottica di uno sviluppo del proprio business, sono indotti a servirsi del proprio know how im-
prenditoriale essendo il medesimo ancorato a garanzie di tutela esemplari.

Gli EAU non hanno aderito al Protocollo di Madrid (EUIPO), trattato amministrato dall’Ufficio inter-
nazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), sottoscritto da paesi

di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia,

la Cina, la Russia, nonché, nell’ottobre 2004, l’Unione europea in quanto tale. Il Protocollo di Ma-
drid dà ai titolari di marchi la possibilità di estendere internazionalmente la protezione degli stessi

nei paesi aderenti grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l’ufficio nazio-
nale o regionale competente in materia di marchi.

ACCORDI BILATERALI ITALIA-EAU
ACCORDO SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Il 28 agosto 1997 il Governo italiano ha promulgato la legge relativa alla ratifica ed esecuzione
della convenzione, tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito.

In particolare, secondo tale convenzione, a titolo esemplificativo sono esenti da doppia imposizio-
ne i redditi derivanti da:

Beni immobili – i quali sono sottoposti all’imposizione del solo Stato in cui sono situati, indipen-
dentemente dalla residenza

Utili di un’impresa – qualora un’impresa di uno Stato contraente svolga la sua attività nell’altro

Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili sono imponibili solo in quest’ulti-
mo Paese.

Utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili – nel contesto del traffico internazionale, sono im-
ponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa

Dividendi – i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente

dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono es-
sere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in

conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’ef-
fettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5% dell’ammontare lordo dei

dividendi se l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del ca-
pitale della società che paga i dividendi; b) il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli

altri casi.
Lavoro dipendente – i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso sono

imponibili in questo altro Stato. Tale ultima previsione è valida salvo che: a) il beneficiario sog-
giorni, nell’arco di un anno solare, per un massimo di 183 giorni; b) le remunerazioni sono pagate

da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; c) l’onere delle remune-
razioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro

ha nell’altro Stato.
DUBAI
QUADRO MACROECONOMICO:
Una delle principali risorse di Dubai sono le sue prosperose attività marittime. Una volta era un

modesto villaggio di pescatori; all’inizio del ventesimo secolo, però, era già diventato un importan-
te porto commerciale. La sua location è ideale, situata vicino all’Iran ed all’ingresso del Golfo Per-
sico ha sempre attratto mercanti da tutta la regione. Ad oggi il principale scalo merci di Dubai, Je-
bel Alì, è il principale porto di tutto il Medio Oriente. Allo stesso tempo, è il principale asset com-

merciale degli Emirati Arabi. La ragione principe del successo di questo terminale commerciale
è che è localizzato all’interno di una “free zone”, conosciuta come Jafza (Jebel Ali Free Zone).
Con 57 km quadrati di estenzione, Jafza è la free zone più grande del mondo. Insieme ad essa,
ce ne sono più di altre 20 in tutto l’emirato. Queste zone attraggono investimenti attraverso
sgravi fiscali, benefici doganali, e nessuna restrizione agli investimenti esteri. Il tutto all’interno
di una struttura infrastrutturale ben sviluppata gestita da un’authority indipendente, cosa che

aiuta a snellire la burocrazia. All’interno di Jafza ci sono molte migliaia di società, che rappre-
sentano più del 20% degli investimenti stranieri negli EAU. La zona impiega 150.000 persone,

e genera il 21%, da sola, dell’intero PIL di Dubai.
L’economia di Dubai, oggi, si basa in gran parte sul commercio. Il progetto del Governo per il

2015, delineato nel Piano Strategico per Dubai, ha sottolineato che la diversificazione dell’eco-
nomia è l’obiettivo strategico principale. Ecco il perché della diversificazione verso un’economia

maggiormente basata sulla conoscenza e sui servizi a Dubai, che rafforza il ruolo della città
come nodo turistico, finanziario e commerciale, nonché come attore immobiliare.

Gli obiettivi comprendono il sostegno alla crescita economica reale a un ritmo pari all’11% an-
nuo, al fine di ottenere un PIL reale pro capite di 44.000 dollari US, concentrandosi sul turismo,

sui trasporti, sul commercio, sull’edilizia e sui servizi finanziari. L’aspetto interessante è che ne-
gli ultimi mesi si è assistito a un trasferimento a Dubai di nomi importanti della finanza, per

esempio le grandi banche, malgrado la crisi finanziaria globale: evidentemente il Piano sta fun-
zionando bene.

Un altro settore assai rilevante per Dubai è oggi il turismo. Nella prima metà del 2018 sono arri-
vati in città ben 8,10 mln di visitatori, a fronte dei 15,8 mln dell’intero 2017. Un settore, quello

del turismo e dell’ospitalità, che secondo il Department of Tourism and Commerce Marketing
ha un valore di 29,6 miliardi di dollari all’anno.

India, Arabia Saudita e Regno Unito sono sempre i Paesi in cima alla classifica per quanto ri-
guarda la provenienza dei turisti che si fermano almeno una notte in città. Al quarto posto, la

new entry della Cina, che negli ultimi due anni ha visto crescere esponenzialmente il numero di

visitatori: 435.000 persone, sempre nei primi sei mesi del 2018. Seguita dal ritorno della Rus-
sia, che ha registrato un aumento del 74% rispetto al primo semestre dello scorso anno, con

405.000 visitatori. Entrambi i mercati, come sottolineato dal Department of Tourism, hanno be-
neficiato di una maggiore facilità di accesso negli Emirati Arabi in seguito alla semplificazione

dei visti di ingresso nel Paese.
I primi sei mesi del 2018 hanno generato e sostenuto una performance costante, sostenendo

una forte crescita mentre acceleriamo lo slancio verso la nostra aspirazione visionaria di diven-
tare la città più visitata al mondo.

EXPO 2020 ed investimenti immobiliari
È ulteriormente previsto che gli investimenti in Dubai riceveranno un maggiore impulso con
l’avvento dell’EXPO 2020.
Tuttavia il sito di Expo è solo uno dei progetti che Dubai e i vicini di casa degli EAU intendono
consegnare entro il 2020. Gli emiri stanno costruendo il nuovo grattacielo più alto del mondo,
una città grande come Torino, una linea ferroviaria ad alta velocità e un aeroporto da più di 150
milioni di viaggiatori l’anno.
SISTEMA NORMATIVO (DUBAI)
Dubai è soggetta alla legge federale degli EAU ma mantiene il diritto di amministrare i propri

affari interni e gode di altri diritti esclusivi. Il sistema legale di Dubai è fondato sui principi di di-
ritto civile la maggior parte fortemente influenzati dalla legge islamica della Shari’a. Quest’ulti-
ma costituisce il principio guida e la fonte della legge.

A Dubai la legislazione tende ad essere formulata in un numero di codici principali che fornisco-
no i principi generali del diritto con una quantità significativa di legislazione sussidiaria. L’afflus-
so di imprese commerciali a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti negli ultimi 30 anni ha portato ad

una espansione del corpo legislativo federale sotto forma di codici di legge federali.
Ci sono codici federali di legge che si applicano sia Dubai che negli altri emirati che trattano
con i principi giuridici più importanti e fondamentali, compresa la procedura civile, commerciale,

le società, la proprietà intellettuale, l’immigrazione, il settore marittimo e industriale, il diritto ban-
cario e del lavoro. Al contrario, molte delle leggi emanate dal sovrano di Dubai si riferiscono a

questioni che sono più di natura amministrativa, come l’istituzione e gestione di entità affiliate go-
vernative.

Dubai ha mantenuto i propri tribunali indipendenti, pertanto essi non fanno parte dell’Autorità giu-
diziaria federale degli Emirati Arabi Uniti. I tribunali di Dubai comprendono un tribunale di primo

grado, un tribunale di Appello e una Suprema Corte. Ognuno di questi tribunali ha una divisione
civile, penale e divisione della Shari’a (che si occupa di questioni familiari come il divorzio e le
successioni).
Dubai ha anche un Tribunale del lavoro, che si occupa esclusivamente di controversie tra datori
di lavoro e dipendenti, e un tribunale che si occupa esclusivamente di controversie immobiliari.

Inoltre, si segnala che a differenza di alcune giurisdizioni occidentali, non esiste un sistema vinco-
lante di precedenti a Dubai o negli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, i giudizi di alcuni tribunali superiori

sono comunque considerati in grado di direzionare e condizionare le future decisioni.
Ci sono stati alcuni sviluppi importanti a Dubai in termini di legge e regolamento, in particolare, la

creazione delle molte zone franche a Dubai che hanno, in misura diversa, leggi e regolamenti dif-
ferenti da quelli delle altre zone. Alcune delle zone franche più famose di Dubai sono il Dubai In-
ternational Financial Centre (il DIFC), la Free Zone di Jebel Ali e la Dubai Media City.

Le condizioni per fare affari nelle zone franche sono altamente favorevoli. Viene infatti consentito
di costituire società col 100% di proprietà straniera (rispetto al 49% per le società al di fuori delle
zone franche). Indubbiamente va notato che le zone libere sono state fondamentali nello sviluppo
di Dubai come luogo attraente per stabilire un business.

Fatte salve alcune eccezioni, le imprese che desiderano istituire società nelle zone franche devo-
no fisicamente stabilirsi all’interno dei confini geografici della particolare zona, il che significa che

le imprese internazionali devono mettere radici ferme nella regione che, a sua volta, incoraggia
sostenibilità ed impegno. In questi termini, il DIFC è probabilmente la più avanzata delle zone
franche degli Emirati Arabi Uniti.
Il DIFC è un centro finanziario di livello mondiale ed è stato istituito con l’obiettivo di colmare il

divario tra Dubai e i maggiori centri finanziari del mondo. È stato stabilito per essere un hub rico-
nosciuto per la finanza istituzionale e per essere un gateway regionale per capitali e investimenti.

Il DIFC ha le sue leggi e regolamenti e persino i suoi tribunali e le strutture per l’arbitrato. È indi-
pendente dalle leggi civili e commerciali degli EAU, ma è ancora soggetto alla legge penale degli

EAU. Le leggi sono modellate sulle migliori pratiche delle principali giurisdizioni finanziarie del
mondo per incarnare il meglio del diritto finanziario e commerciale internazionale.
Le licenze commerciali sono particolarmente importanti negli EAU e Dubai. Qualsiasi persona
che desideri fare affari a Dubai necessita di una licenza (business licence). Come con la maggior

parte delle altre giurisdizioni, certi settori degli Emirati Arabi Uniti e l’economia di Dubai sono sog-
getti a più severi requisiti di licenza rispetto ad altri. Come ad esempio, le imprese internazionali

che desiderano continuare a svolgere attività bancarie o la maggior parte altri servizi finanziari a
Dubai e al di fuori del DIFC necessitano di una licenza dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi
Uniti e la concessione di tali licenze sono regolamentate in modo rigoroso.
Pertanto occorre fare emergere il dato che Dubai ha sviluppato un robusto e dinamico quadro
normativo in un periodo di tempo relativamente breve con lo scopo di dare a imprese e investitori
internazionali conforto quando si decide di investire o condurre affari in Dubai. È indubbio che tali

modalità di regolamentazione sono fattori chiave per il proseguimento del successo e dello svilup-
po di Dubai.