You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

L’Antitrust è uguale per tutti

La normativa europea consente anche alla piccola e media impresa di rivalersi contro potenti competitor che abbiano messo in atto atti di violazione dei regime di libera concorrenza.

La Comunità europea, di cui l’I­talia è membro, si avvia sempre più verso una maggiore integra­zione e a questo scopo predi­spone regole comuni che sono vinco­lanti per gli Stati e creano diritti e ob­blighi anche per le persone fisiche e giuridiche. Stante la creazione di un mercato europeo unico e della possibi­lità di libera circolazione di merci, persone e capitali, ha assunto enorme im­portanza quel settore del diritto comu­nitario che si occupa di tutelare il libe­ro mercato.

In generale la normativa Antitrust vuole garantire le regole della libera concorrenza e impedire che alcuni sog­getti economici possano, attraverso i meccanismi che più avanti illustrere­mo, falsare il libero gioco della do­manda e dell’offerta al fine di trarne profitto.

La legislazione comunitaria si occu­pa di colpire tali comportamenti quan­do giungano a pregiudicare il commer­cio fra gli Stati membri della Comu­nità europea.

Di conseguenza è facile intuire come essa solitamente abbracci situazioni che molto difficilmente riguardano il piccolo e medio imprenditore, dato che è perlomeno azzardato pensare che questi riesca nell’intento di falsare la libera concorrenza addirittura a livello comunitario. Egli perciò è portato a ri­tenere che la regolamentazione in que­stione non possa influire in alcun mo­do sulla sua attività economica e che si tratti di una questione che riguarda so­lo le grandi aziende.

Se a prima vista il ragionamento appena esposto appare irreprensibile, in realtà bisogna sottolineare come le Agolare comunitarie sulla concorren­za producano i loro effetti anche sull’attività economica delle piccole e medie imprese. Innanzitutto le norme Antitrust servono proprio per impedire che le imprese di maggiori dimensioni usino il proprio potere economico per schiacciare in maniera illegittima i concorrenti di minori dimensioni. Da quanto si è detto ci si rende conto che il diritto comunitario della concorrenza tutela anche le piccole e medie imprese.

Inoltre, attraverso il procedimento che successivamente esporremo, esse possono rivolgersi, a certe condizioni, alla Comunità europea per chiedere tu­tela nei confronti di chi abusi del suo potere economico per fini illegittimi. Prima di entrare nel merito pare co­munque utile, sia pure per sommi capi, esporre in cosa consistono le norme Antitrust comunitarie.

 

Cosa dice il Trattato

La norma base è data dall’articolo 81 del Trattato della Comunità europea che considera incompatibili con il mercato comunitario tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri della Comunità eu­ropea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

Pare utile a questo punto schematiz­zare affermando che tali pratiche sono vietate in particolare quando: fissino direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; limitino o controllino la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; ripartiscano i mercati o le fonti di ap­provvigionamento; applichino, nei rap­porti commerciali con altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella con­correnza; subordinino la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non ab­biano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

I contratti o accordi, che dir si vo­glia, stipulati in violazione di tale norma sono nulli di pieno dirit­to. Tuttavia la Commis­sione europea può autorizzare la conclusione di accordi fra imprese che formalmente violino le di­sposizioni An­titrust, se giudica che i benefici per il mercato e la collettività saranno maggiori rispetto ai danni causati dal mancato rispetto del­le norme sulla concorrenza.

LE PRATICHE VIETATE DAL TRATTATO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

  • Fissare i prezzi di acquisto o di vendita
  • Limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico, gli investimenti
  • Ripartirsi i mercati o le fonti di approvvigionamento
  • Applicare, nei rapporti commerciali, condizioni dis­simili per prestazioni equivalenti
  • Subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da pane dei contraenti di prestazioni supplementari

Articolo 81 – Fonte: Largo Consumo

In particolare l’autorizzazione viene concessa ove le imprese contribuisca­no a migliorare la produzione, la distri­buzione dei prodotti o il progresso tec­nologico.

L’articolo 82 del Trattato si occupa invece dello sfruttamento di posizione dominante di un’impresa nel mercato comune o su una parte sostanziale di esso, dichiarandolo illegittimo nel caso abbia l’effetto di creare pregiudizio al commercio fra stati membri.

Il controllo amministrati­vo delle regole appena viste è affidato alla Commis­sione europea e, all’interno di essa in particolare, alla Direzione generale IV che attualmente è diretta dal commissario italiano Ma­rio Monti.

Ove riscontri possibili attività contrastanti con il diritto comunitario della concorrenza, tale organismo può decidere di aprire un procedimento sanzionatorio nei confronti delle imprese che hanno posto di essere tali attività. Nelle prime fasi del procedi­mento la Commissione punta a rico­struire nei modo migliore i fatti attra­verso i mezzi a sua disposizione che sono: la richiesta di informazioni alle autorità pubbliche, alle imprese incol­pate e le ispezioni a sorpresa.

Successivamente, nel caso i sospetti di illeciti vengano confermati, le imprese possono giungere a un accordo con la Commissione europea uniformando la propria attività alla normativa e alle prescrizioni degli organi comunitari.

I CAPISALDI NORMATIVI DELL’ANTITRUST COMUNITARIA

  • Trattato della Ce, ari. 81:

considera incompatibili con il mercato comunitario lutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di asso­ciazioni a imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o effetto di impe­dire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

  • Tramato della Ce, art.82:

si occupa dello sfruttamento di posizione dominan­te di un’impresa nel mercato comune o in una parte di esso, dichiarando tale sfruttamento illegittimo nel caso abbia l’effetto di creare pregiudizio al com­mercio fra Stati membri

Fonte: Largo Consumo

Il 24 marzo 1997 la Commissione aprì un procedimento contro la società Swift, cooperativa di proprietà di 2.000 banche, specializzata nell’invio tele­matico di dati bancari, perché impedi­va l’accesso alla sua Rete ai concor­renti. Nella specie il procedimento eb­be inizio su denuncia della società francese. La poste  e su concluse con l’accordo sottoscritto fra la Commissione e la stessa Swift che si impegno a concedere l’accesso alla propria Rete, in condizione di parità a eventuali concorrenti e in cambio ottenne la sospensione del procedimento sanzionatorio.

Se invece non si raggiunge tale ac­cordo la Commissione provvede a san­zionare le imprese con multe che, nella maggioranza dei cast, sono di importo molto elevato.

Le imprese sanzionate, se decidono di ricorrere contro il provvedimento di cui sopra, possono rivolgersi diretta mente al Tribunale di primo grado del­le Comunità europee che annullerà, modificherà o confermerà i provvedi­menti della Commissione.

Come scongiurare le ritorsioni

È importante sottolineare bene che i procedimenti sanzionatori appena visti sono iniziati dalla commissione d’uffi­cio o su denuncia. Nella realtà i proce­dimenti d’ufficio rappresentano, in percentuale, una minima parte, mentre nella maggioranza dei casi c’è sempre un concorrente che segnala un determinato comportamento illecito alla Comunità. Sfruttando queste possibi­lità le piccole e medie imprese possono tutelarsi di fronte a un rivale, un clien­te o un fornitore di grandi o grandissi­me dimensioni, che voglia imporre condizioni vessatorie violando le nor­me Antitrust. È vero che in tal caso es­se potrebbero rivolgersi anche al giudi­ce italiano, chiedendo che questi, in applicazione del diritto comunitario, dichia­ri che si stanno violando le norme comunitarie a tutela della concorrenza, ma è al­trettanto vero che non è facile per una piccola impre­sa combattere una battaglia de! genere contro una mul­tinazionale. Magari il nostro piccolo imprenditore potrebbe vincere la causa, ottenere il risarcimento dei danni, ma poi si troverebbe inevitabilmente a dover fronteggiare delle ritorsio­ni a livello commerciale.

Il piccolo e medio im­prenditore potrà invece, con maggiore sicurezza, rivolgersi alla Commis­sione europea, denuncian­do il comportamento “anticomunitario” della grande rivale. La Commis­sione non avrà nessuna difficoltà, ove riscontri che la denuncia è fondata, a procedere contro l’impresa che sta violando le regole, anche se la stessa è una potente multinazionale. Inoltre quest’ultima ben si guarderà dal por­re in essere ritorsioni contro la de­nunciante per evitare di attirarsi gli strali della Commissione.

Ove invece la Commissione decides­se di non procedere, all’impresa de­nunciante rimarrà comunque la possi­bilità di rivolgersi al Tribunale di pri­mo grado delle Comunità europee, per­ché questi ordini alla Commissione di procedere.

In conclusione si può affermare che le forme di tutela per la piccola e me­dia impresa offerte dalla normativa co­munitaria sono molte; l’importante è che esse dispongano di validi consu­lenti, esperti in diritto e procedure co­munitarie.