L’Antitrust è uguale per tutti
7 Settembre 2011 by admin
La normativa europea consente anche alla piccola e media impresa di rivalersi contro potenti competitor che abbiano messo in atto atti di violazione dei regime di libera concorrenza.
La Comunità europea, di cui l’Italia è membro, si avvia sempre più verso una maggiore integrazione e a questo scopo predispone regole comuni che sono vincolanti per gli Stati e creano diritti e obblighi anche per le persone fisiche e giuridiche. Stante la creazione di un mercato europeo unico e della possibilità di libera circolazione di merci, persone e capitali, ha assunto enorme importanza quel settore del diritto comunitario che si occupa di tutelare il libero mercato.
In generale la normativa Antitrust vuole garantire le regole della libera concorrenza e impedire che alcuni soggetti economici possano, attraverso i meccanismi che più avanti illustreremo, falsare il libero gioco della domanda e dell’offerta al fine di trarne profitto.
La legislazione comunitaria si occupa di colpire tali comportamenti quando giungano a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri della Comunità europea.
Di conseguenza è facile intuire come essa solitamente abbracci situazioni che molto difficilmente riguardano il piccolo e medio imprenditore, dato che è perlomeno azzardato pensare che questi riesca nell’intento di falsare la libera concorrenza addirittura a livello comunitario. Egli perciò è portato a ritenere che la regolamentazione in questione non possa influire in alcun modo sulla sua attività economica e che si tratti di una questione che riguarda solo le grandi aziende.
Se a prima vista il ragionamento appena esposto appare irreprensibile, in realtà bisogna sottolineare come le Agolare comunitarie sulla concorrenza producano i loro effetti anche sull’attività economica delle piccole e medie imprese. Innanzitutto le norme Antitrust servono proprio per impedire che le imprese di maggiori dimensioni usino il proprio potere economico per schiacciare in maniera illegittima i concorrenti di minori dimensioni. Da quanto si è detto ci si rende conto che il diritto comunitario della concorrenza tutela anche le piccole e medie imprese.
Inoltre, attraverso il procedimento che successivamente esporremo, esse possono rivolgersi, a certe condizioni, alla Comunità europea per chiedere tutela nei confronti di chi abusi del suo potere economico per fini illegittimi. Prima di entrare nel merito pare comunque utile, sia pure per sommi capi, esporre in cosa consistono le norme Antitrust comunitarie.
Cosa dice il Trattato
La norma base è data dall’articolo 81 del Trattato della Comunità europea che considera incompatibili con il mercato comunitario tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.
Pare utile a questo punto schematizzare affermando che tali pratiche sono vietate in particolare quando: fissino direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; limitino o controllino la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; ripartiscano i mercati o le fonti di approvvigionamento; applichino, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; subordinino la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
I contratti o accordi, che dir si voglia, stipulati in violazione di tale norma sono nulli di pieno diritto. Tuttavia la Commissione europea può autorizzare la conclusione di accordi fra imprese che formalmente violino le disposizioni Antitrust, se giudica che i benefici per il mercato e la collettività saranno maggiori rispetto ai danni causati dal mancato rispetto delle norme sulla concorrenza.
LE PRATICHE VIETATE DAL TRATTATO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
- Fissare i prezzi di acquisto o di vendita
- Limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico, gli investimenti
- Ripartirsi i mercati o le fonti di approvvigionamento
- Applicare, nei rapporti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti
- Subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da pane dei contraenti di prestazioni supplementari
Articolo 81 – Fonte: Largo Consumo
In particolare l’autorizzazione viene concessa ove le imprese contribuiscano a migliorare la produzione, la distribuzione dei prodotti o il progresso tecnologico.
L’articolo 82 del Trattato si occupa invece dello sfruttamento di posizione dominante di un’impresa nel mercato comune o su una parte sostanziale di esso, dichiarandolo illegittimo nel caso abbia l’effetto di creare pregiudizio al commercio fra stati membri.
Il controllo amministrativo delle regole appena viste è affidato alla Commissione europea e, all’interno di essa in particolare, alla Direzione generale IV che attualmente è diretta dal commissario italiano Mario Monti.
Ove riscontri possibili attività contrastanti con il diritto comunitario della concorrenza, tale organismo può decidere di aprire un procedimento sanzionatorio nei confronti delle imprese che hanno posto di essere tali attività. Nelle prime fasi del procedimento la Commissione punta a ricostruire nei modo migliore i fatti attraverso i mezzi a sua disposizione che sono: la richiesta di informazioni alle autorità pubbliche, alle imprese incolpate e le ispezioni a sorpresa.
Successivamente, nel caso i sospetti di illeciti vengano confermati, le imprese possono giungere a un accordo con la Commissione europea uniformando la propria attività alla normativa e alle prescrizioni degli organi comunitari.
I CAPISALDI NORMATIVI DELL’ANTITRUST COMUNITARIA
- Trattato della Ce, ari. 81:
considera incompatibili con il mercato comunitario lutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni a imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
- Tramato della Ce, art.82:
si occupa dello sfruttamento di posizione dominante di un’impresa nel mercato comune o in una parte di esso, dichiarando tale sfruttamento illegittimo nel caso abbia l’effetto di creare pregiudizio al commercio fra Stati membri
Fonte: Largo Consumo
Il 24 marzo 1997 la Commissione aprì un procedimento contro la società Swift, cooperativa di proprietà di 2.000 banche, specializzata nell’invio telematico di dati bancari, perché impediva l’accesso alla sua Rete ai concorrenti. Nella specie il procedimento ebbe inizio su denuncia della società francese. La poste e su concluse con l’accordo sottoscritto fra la Commissione e la stessa Swift che si impegno a concedere l’accesso alla propria Rete, in condizione di parità a eventuali concorrenti e in cambio ottenne la sospensione del procedimento sanzionatorio.
Se invece non si raggiunge tale accordo la Commissione provvede a sanzionare le imprese con multe che, nella maggioranza dei cast, sono di importo molto elevato.
Le imprese sanzionate, se decidono di ricorrere contro il provvedimento di cui sopra, possono rivolgersi diretta mente al Tribunale di primo grado delle Comunità europee che annullerà, modificherà o confermerà i provvedimenti della Commissione.
Come scongiurare le ritorsioni
È importante sottolineare bene che i procedimenti sanzionatori appena visti sono iniziati dalla commissione d’ufficio o su denuncia. Nella realtà i procedimenti d’ufficio rappresentano, in percentuale, una minima parte, mentre nella maggioranza dei casi c’è sempre un concorrente che segnala un determinato comportamento illecito alla Comunità. Sfruttando queste possibilità le piccole e medie imprese possono tutelarsi di fronte a un rivale, un cliente o un fornitore di grandi o grandissime dimensioni, che voglia imporre condizioni vessatorie violando le norme Antitrust. È vero che in tal caso esse potrebbero rivolgersi anche al giudice italiano, chiedendo che questi, in applicazione del diritto comunitario, dichiari che si stanno violando le norme comunitarie a tutela della concorrenza, ma è altrettanto vero che non è facile per una piccola impresa combattere una battaglia de! genere contro una multinazionale. Magari il nostro piccolo imprenditore potrebbe vincere la causa, ottenere il risarcimento dei danni, ma poi si troverebbe inevitabilmente a dover fronteggiare delle ritorsioni a livello commerciale.
Il piccolo e medio imprenditore potrà invece, con maggiore sicurezza, rivolgersi alla Commissione europea, denunciando il comportamento “anticomunitario” della grande rivale. La Commissione non avrà nessuna difficoltà, ove riscontri che la denuncia è fondata, a procedere contro l’impresa che sta violando le regole, anche se la stessa è una potente multinazionale. Inoltre quest’ultima ben si guarderà dal porre in essere ritorsioni contro la denunciante per evitare di attirarsi gli strali della Commissione.
Ove invece la Commissione decidesse di non procedere, all’impresa denunciante rimarrà comunque la possibilità di rivolgersi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, perché questi ordini alla Commissione di procedere.
In conclusione si può affermare che le forme di tutela per la piccola e media impresa offerte dalla normativa comunitaria sono molte; l’importante è che esse dispongano di validi consulenti, esperti in diritto e procedure comunitarie.