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L’Italia firma elettronicamente

Grazie alla Legge Bassanini il nostro Paese è all’avanguardia per quanto riguarda il riconoscimento legale dei contratti stipulati per via informatica. Ma deve crescere molto la diffusione di un’utenza privata per rendere effettivo un canale di commercio on-line. Eppure nel settore b-to-b l’interesse delle aziende per la contrattazione in rete è forte e potrebbe decollare velocemente.

Le nuove frontiere del commercio via Internet – Negli ultimi anni è stata emanata una legge che sicuramente avrà in Italia effetti che rivoluzioneranno le abitudini di milioni di consumatori, la cosiddetta legge Bassanini. Da un punto di vista meramente legale, qualsiasi accordo, per vincolare le parti al contenuto, deve essere sottoscritto dalle stesse. Da due anni invece è prevista la possibilità di stipulare contratti direttamente in rete, conferendo agli stessi pieno valore legale. Sino all’introduzione della legge sopra indicata, non era riconosciuta validità agli accordi intervenuti per via telematica, in quanto non si riteneva che vi fosse materialmente la possibilità di sottoscriverli validamente. La legislazione italiana ha dimostrato di essere particolarmente sensibile a questo problema, anticipando sul tempo legislazioni estere:    quindi attualmente l’esperienza italiana viene guardata con interesse da tutte le nazioni che non hanno ancora stabilito alcuna validità legale al documento elettronico. Sarà interessante valutare gli effetti di questa nuova legge nella pratica giornaliera per verificare se gli strumenti tecnici a disposizione siano stati effettivamente efficaci nel garantire sicurezza alle transazioni effettuate. Passando all’analisi della legge, occorre esaminare il disposto dell’art. numero 15.

comma 2, il quale statuisce che “gli atti e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Da quanto sopra deriva come diretta conseguenza la possibilità di aprire nuove strade per poter sfruttare le potenzialità del commercio on-line. In realtà la contrattazione on-line tra aziende a livello elettronico è già operante da diversi anni, ma il fenomeno è stato sperimentato negli USA e non ha mai raggiunto livelli interessanti nella nostra nazione rispetto al numero complessivo delle contrattazioni su carta. La legge Bassanini è intervenuta solo di recente e necessariamente ci vorrà del tempo per cambiare le abitudini contrattuali delle aziende. In un futuro molto vicino, sarà possibile contrattare molto più semplicemente direttamente via modem, facendo completo affidamento sugli accordi conclusi, che verranno considerati validi ai fini ligeali quanto quelli firmati personalmente su carta. Il tutto con un notevole risparmio di tempo e risorse.

Applicazioni pratiche

Un esempio sulla differenza sostanziale in termini di diritto rispetto al periodo precedente l’avvento della legge Bassanini si riverbera nel caso del privato che acquistato un qualsiasi bene via Internet, poteva sempre eccepire di non essersi mai impegnato all’acquisto dello stesso, non avendo sottoscritto alcun contratto e pertanto rifiutare il pagamento. Analizzando la questione in termini aziendali, con la firma elettronica, le società e i privati che stipuleranno un contratto telematico nel momento in cui apporranno la firma, saranno obbligate ad adempiere le obbligazioni assunte, con la possibilità di vedere riconosciuti giudizialmente i reciproci diritti e doveri derivanti dall’accordo. Per il privato sarà davvero possibile fare shopping di qualsiasi tipo senza la necessità di muoversi da casa.

Problemi pratici

Naturalmente quanto detto non deve scatenare facili entusiasmi. Il contenuto della legge era estremamente generico e per tali motivi si è resa necessaria l’integrazione con un regolamento successivo, emesso con il DPR n. 513 del 10/11/97, che ha disciplinato più compiutamente le questioni legali e quelle tecniche. Il primo problema risolto è stato quello relativo alla definizione di un sistema che potesse essere in grado di garantire la firma elettronica, assicurandone il valore vincolante, se e in quanto proveniente da un determinato soggetto. Lo scoglio da superare consiste nel fatto che non essendo il contratto via computer firmato di persona, è necessario che il contraente debba avere la sicurezza della corrispondenza tra il soggetto che propone l’affare ed è legittimato a sottoscriverlo e colui che accettando la proposta firma elettronicamente il documento. Tecnicamente questo problema è stato risolto con l’ausilio di due chiavi elettroniche: una chiave privata e una chiave pubblica. La prima non è altro che un codice detenuto dal soggetto titolare di entrambe le chiavi. ossia da colui il quale dovrà firmare il documento. La seconda è invece il codice che può essere conosciuto da chiunque vi abbia interesse e utilizzato dall’altro contraente per verificare la firma digitale ricevuta apposta dal titolare della doppia chiave. Il titolare delle due chiavi è l’unico che può inviare una coppia di chiavi corrispondenti, in modo che il ricevente possa riconoscere la provenienza di entrambe. Con questa operazione, si intende comunemente definire la firma elettronica. La chiave privata può essere depositata dal titolare presso un notaio, o altro pubblico depositario autorizzato. La chiave pubblica deve essere depositata presso una società certificatrice che detenga un elenco pubblico, consultabile in via telematica. lì regolamento di attuazione prevede che i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante uso di firma digitale siano validi a tutti gli effetti dì legge.

Effetti della normativa

Bisogna considerare che nonostante il contenuto innovativo della legge, l’Italia è uno dei paesi europei a più bassa percentuale di utenti collegati via Internet, Naturalmente per ottenere un considerevole aumento di transazioni effettuata dai consumatori privati in rete si renderà prima di tutto necessario un sostanziale incremento nelle vendite di personal computer collegati in rete. Per le società va fatto un discorso diverso. Il 66% delle medie imprese e la quasi totalità delle grandi (quelle con più di 500 dipendenti), sono già collegate con Internet. Vi è un grande interesse delle aziende per la contrattazione elettronica e le stesse dono disposte a investire risorse e capitali per dotarsi degli strumenti per la contrattazione elettronica.

Associazioni operanti nel settore della firma elettronica

Sono sorte diverse associazioni con lo scopo di supportare lo sviluppo del commercio on-line. Alcune di queste, come la Commerce Net Italy con sede in Milano, hanno raggiunto all’interno del mercato nazionale un’importanza strategica. Infatti in un’ottica di comunicazione globale è necessario che le aziende e i privati si sentano tutelati da una legislazione specifica e puntuale, che oggi deve ancora essere completata, poiché si pongono ancora dei grandi interrogativi in materia fiscale e sui dazi nei diversi paesi, in previsione della possibilità all’apertura di un mercato mondiale.

Conclusioni

E’ evidente che la possibilità di aprire al mercato globale via Internet non potrà far altro che giovare all’economia dei Paesi che riusciranno a creare nuovi posti di lavoro e nuova ricchezza, come d’altra parte ha dimostrato l’esperienza degli Stati Uniti. In contemporanea si dovrebbe assistere alla crescita dell’indotto che ruota attorno a Internet (computer, modem, service provider, ecc.) con la conseguenza che il fenomeno della firma elettronica, che da principio riguarderà solo alcune realtà commerciali, espanderà in Italia i propri benefici influssi.