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Iran: Panorama regolamentare sulla promozione e protezione degli investimenti

La promozione e protezione degli investimenti è stata favorita dal Paese sin dal 1955 mediamente l’adozio­ne di un corpus regolamentare a ciò strettamente finalizzato, volto ad un riconoscimento formale del diritto, da parte dell’investitore straniero, a realizzare investimenti diretti nonché afferenti plurimi e diversificati settori di mercato. Il processo di apertura dell’Iran nei riguardi degli investitori stranieri è stato infatti av­viato con la promulgazione di una normativa specifica, Law of A ttraction and Promotion of Foreign Invest­ment, ratificato con l’emanazione di un provvedimento di diritto interno noto come Foreign Investment Protection and Promotion Act – FIPPA.

Si tratta del principale strumento posto a beneficio dell’investitore straniero interessato ad uno stanziamento di risorse in loco, volto ad una politica di progressivo investimento, promosso ed incentivato da numerosi vantaggi a garanzia dell’investitore, inter alias, la possibilità di aver il medesimo trattamento accordato all’operatore iraniano, il riconoscimento di garanzie tanto in ordine al rimpatrio dei capitali unitamente ai profitti investiti e/o conseguiti; quanto di garanzie poste a tutela dai rischi di espropriazione e nazionalizza­zione.

Peraltro, l’imprenditore straniero può godere della libertà di esportazione dei beni prodotti dall’impresa par­tecipata ed, in ogni caso, può giovarsi della possibilità di provvedere alla vendita dei beni sul mercato inter­no con relativo trasferimento del ricavato all’estero, grazie alla sussistenza di canali bancari specifici, a ciò dedicati. L’investitore straniero è tutelato anche nel caso di restrizioni e/o impedimenti legislativi varati ex post rispetto all’avvio dell’attività di business intrapresa, dal momento che lo stesso Governo iraniano, qualora si verificassero tali contingenze, si impegna a farsi carico, direttamente, del rimborso del capitale investito, senza ritardo alcuno.

Ulteriore garanzia offerta dal Governo iraniano in luogo di peculiari accordi di investimento, in seguito ai quali lo stesso figuri quale unico partner rispetto all’investitore straniero, l’acquisto dei prodotti e dei relati­vi servizi generati dall’investimento medesimo, vengo rimborsati o, comunque acquisiti da parte dello Sta­to. Oltre a tali privilegi ammessi in favore dell’operatore straniero da parte degli accordi FIPPA, l’investito­re può usufruire di una procedura autorizzativa indubbiamente agevolata, concessa da parte del Consiglio per gli Investimenti Esteri e delFOrganization for Investment Economie and Technical Assistance – OIE- TAI – a condizione che l’imprenditore rispetti almeno uno dei requisiti espressamente previsti e che si so­stanziano in investimenti aventi un oggetto predefinito – e, che in particolare riguardino macchinari, attrez­zature, materiali di ricambio, sfruttamento di brevetti e know how tecnico – ovvero che i fondi siano con­vertiti in valuta locale o, se non convertiti, devono essere impiegati esclusivamente al fine di effettuare ac­quisti, ordini e forniture inerenti il solo investimento straniero.

La promozione degli investimenti viene altresì incentivata, nell’ambito dello speciale regime regolamentare previsto ai sensi del FIPPA, anche alla possibilità di accedere a partecipazioni in società di diritto iraniano. Sul punto la normativa di diritto sostanziale prevede dei limiti in ordine alla quota partecipativa in società di diritto iraniano cui può accedere un cittadino straniero che, non può essere eccedente al 49%; tuttavia suddette restrizioni vengono superate dal regime autori zzat or io FIPPA che, invece consente di investire in
quota societarie sino alla misura del 100%, concordemente al principio di reciprocità. E bene comunque precisare che, in ogni caso, la possibilità di ottenere i benefìci di cui al Foreign Investment Protection and Promotion Act, non viene ad essere tassativamente esclusa anche per investitori che, seppur stranieri, non soggiacciono a tale disciplina. Di contro, infatti gli investimenti stranieri possono ben radicarsi anche se­condo forme giuridico – contrattuali che esulano dalla normativa particolare sin ora esposta; ma che tutta­via sono suscettibili di conseguire i medesimi incentivi propri del Foreign Investment Protection and Pro­motion Act. In ispecie, si ravvisano taluni accordi costruiti ad hoc per determinate finalità di investimento quali il Civil Partnership Agrrements unitamente al Buy Back che, si configurano rispettivamente nei termi­ni di un accordo di partnership teso a predeterminare gli investimenti e le percentuali di profitto prò capite e, l’altro, nei modi di una pattuizione volta alla concessione in licenza di un giacimento minerario, dietro il pagamento di un’apposita royalty, diretto allo sfruttamento economico dello stesso per un periodo di tempo contrattualmente determinato. Afferente la medesima categoria, ma di matrice sicuramente più articolata è invece il Build Operate Transfer il quale si sostanzia in una fattispecie contrattuale adoperata dal Governo iraniano al fine di commissionare ad un’impresa privata specializzata, la costruzione di un’opera infrastut- turale – di natura pubblica o privata – consegnata, al conseguimento della stessa, al developer ed essere poi riassorbita dal controllo statale.

All’assetto normativo e regolamentare sin qui delineato e, destinato alla promozione degli investimenti in favore di un qualunque imprenditore alieno, si affiancano una serie di accordi bilaterali intervenuti tra Italia ed Iran e, dunque, dedicati strictu sensu ai nostri connazionali.

Nel 2002 i due Paesi hanno concluso e ratificato un “Accordo Iran e Italia sulla reciproca promozione e protezione degli investimentF, il quale prevede un pacchetto di agevolazioni nell’ottica di acquisire un mutuo nonché reciproco vantaggio economico. È infatti mediante normative pensate per il rimpatrio garan­tito di capitali, al riconoscimento di un diritto di prelazione sulla rivendita del bene espropriato, sull’otteni­mento di un risarcimento per danni e/o perdite economiche derivanti da conflitti armati e stati di emergenza che si fondano le agevolazioni in discorso, avvalorate da una disciplina a tutela della nazionalizzazione, confisca, espropriazione di beni e misure ed essi equivalenti nonché dall’individuazione di forme di assicu­razione rispetto ad eventuali limitazioni all’investimento imposte in nome del pubblico interesse e, per le quali viene riconosciuta una compensazione corrispondente al valore di mercato dell’investimento, attualiz­zato al momento immediatamente precedente all’adozione della restrizione eventuale. È innegabile ed in­tuitivo come la promozione degli investimenti in Iran sia accompagnata anche da un regime fiscale partico­larmente vantaggioso in talune aree territoriali che, allo scopo di attirare sempre maggiormente l’investi­mento estero, hanno predisposto facilitazioni sia nel trattamento dei dati tributari che in riferimento alla corresponsione di imposte gravanti sull’importazione di merci, oltre a prevedere un’importante esenzione dal pagamento dei dazi doganali.

A questi fini si annovera una Free Trade Zone ad una Special Economie Zone. La prima, pensata nell’ottica di favorire il rifiorire dell’economia interna a seguito della composizione del conflitto Iracheno con l’istitu­zione di zone di libero scambio volte a gettare le basi per un futuro mercato delle esportazioni con i Paesi dell’Asia Centrale. All’uopo, in questo perimetro territoriale vigono esenzione dai dazi doganali per le im­portazioni di materie prime ed immobilizzazioni destinate alle imprese, esenzione per una durata pari ad anni venti dalla corresponsione di tasse patrimoniali e sui redditi, adempimenti societari facilitati, servizi bancari flessibili, assenza di limitazioni per le transazioni bancarie, libertà di circolazione dei capitali non­ché ulteriori benefìts connessi all’investimento in risorse organizzative e capitale umano. Per favorire ulte­riormente l’ingresso di capitali sono state create tre numerose zone, delle quali si annoverano fra le princi­pali le Isole di Kish, Queshm e Chambahar, dotate di infrastrutture e tecnologie di avanguardia nonché di un network digitale altamente qualificato e modernizzato. La Special Economie Zone invece si configura

come un’area a legislazione speciale grazie alla quale è possibile svolgere attività di commercio al dettaglio godendo di benefici equiparati a quelli concessi nella Free Trade Zone alle quale però accedono perlopiù imprese dirette alla produzione e commercializzazione su larga scala. Queste infatti pur non essendo delle zone extraterritoriali, da un punto di vista fiscale, offrono allo stesso modo agevolazioni e vantaggi sia in riferimento alle esenzioni da tasse e imposte, che in ordine alle facilitazioni doganali che non pongono im­pedimenti al transito di beni tali da confluire sui mercati di riferimento. Pertanto, anche in tale ambito terri­toriale di privilegio fìsale, non vigono limitazioni e/o divieti presenti nel resto del Paese. Agevolazioni fi­scali e doganali ideate per zone differenziate, incentivi agli investimenti rappresentano una valida opportu­nità da cogliere e sfruttare da parte degli imprenditori stranieri assorbendo le utilità offerte dal Paese ed in­globando le stesse entro un’ottica di arricchimento commerciale mediante la creazione di new business a condizioni incontestabilmente competitive ed altamente concorrenziali nell’alveo dell’odierno mercato di capitali proprio del contesto imprenditoriale.