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Strumenti giuridico – commerciali e contrattuali per accedere al mercato iraniano

Il quadro giuridico e regolamentare imperante in Iran deve senz’altro ritenersi incline alla promo­zione degli investimenti esteri nel Paese, avendo il sistema governativo, ad avvenuta caducazione delle restrizioni precedentemente imposte dal sistema sanzionatorio, inteso incrementare le poten­zialità economiche del Paese, già fondamentalmente forti stante la disponibilità di risorse naturali di cui lo stesso è dotato.

A dimostrazione del favore governativo mostrato nei confronti degli imprenditori stranieri che mi­rano ad uno stanziamento aziendale nel Paese, intervengono peculiari tipologie contrattuali indub­biamente aderenti agli obiettivi imprenditoriali, consacrate nel corpus normativo di diritto com­merciale iraniano che, prevede la costituzione di diverse tipologie societarie, fra cui si annoverano le LLC, General Partnership (non dissimile da una s.n.c. italiana), JSC, Limited Partnership ( spe­culare ad una s.a.s. italiana), Proportional Liability Partnership e Production and Consumption Cooperative, il corrispettivo delle cooperative italiane.

Occorre soffermarsi più diffusamente sui maggiori assetti societari, in potenza utilizzati da piccole e medie imprese – al fine di instaurare una stabile organizzazione dal tenore spiccatamente econo- mico-imprenditoriale. In ispecie, risaltano le Limited Liability Company – ovvero LLC- società corrispondente ad una s.r.l. italiana che può essere composta da due o più soci, responsabili limita­tamente alla propria quota di partecipazione nella compagine sociale, fermo restando il versamen­to, ai fini della costituzione della società, di un capitale minimo pari ad un milione di rial (moneta locale), conferito esclusivamente in denaro. La gestione avviene per il tramite di un gruppo di am­ministratori scelti fra i soci, cui sono conferiti poteri preventivamente concordati all’interno dello Statuto.

E possibile, in ogni caso, predisporre il trasferimento delle quote che però può aver luogo con il solo consenso di almeno % dei soci, mediante atto di un pubblico ufficiale quindi, nel pieno rispet­to delle formalità imposte ex lege. Di contro, la Joint Stock Company – ovvero JSC – si configura nei termini di una società di capitale, simile alla nostrana s.p.a., nella quale i soci sono responsabili nei limiti del valore nominale delle azioni emesse a fronte della costituzione dell’entità giuridica de qua.

Tale tipologia societaria può assumere caratteristiche pubbliche – per cui è previsto il conferimen­to di un capitale iniziale pari a cinque milioni di rial (moneta locale) e la cui gestione interna è de­mandata ad almeno cinque diversi amministratori per un periodo non superiore a due anni ravvi­sandosi la necessità di turnazione — ovvero private — ove ai fini della costituzione è sufficiente un ammontare ridotto di capitale, pari ad un solo milione di rial, e la cui gestione è affidata soli due
amministratori. Oltre alle figure degli amministratori, come avviene nel diritto italiano, la società di capitale prevede un organo assembleare ed uno ispettivo e/o di vigilanza, al fine di verificare il corretto andamento aziendale. Si precisa che, entrambe le tipologie societarie ut supra richiamate – LLC e JSC – soggiacciono a regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese e, qualora si ren­desse necessario il trasferimento in ordine alle azioni possedute, lo stesso può essere realizzato senza l’espletamento di alcun adempimento formale, configurandosi in questi termini una procedu­ra affatto gravosa, inaspettatamente celere e in alcun modo onerosa.

La connotazione societaria, in quanto vicina all’impostazione giuridica italiana nonché, per taluni aspetti, più vantaggiosa per le esigenze economiche, amministrative e gestionali dell’imprenditore, dà impulso alle dinamiche economico commerciali che, vengono ancor più accentuate da quelle forme, anche occasionali, di cooperazione più flessibili.

Ricadono nell’alveo della summenzionata cooperazione le Joint Venture, le quali si sostanziano in un accordo intervenuto fra una pluralità di imprenditori — con reciproca assunzione di rischi e compartecipazione agli utili d’impresa – finalizzato al conseguimento di un unico affare, per la realizzazione del quale è necessario l’ausilio di un corposo numero di professionisti, afferenti spe­cifici settori.

Come si accennava poc’anzi, la Joint Venture è precipuamente caratterizzata da un’intrinseca dut­tilità potendo assumere tanto forma contrattuale quanto essere instaurata per il tramite della costi­tuzione di un nuovo soggetto giuridico, senza peraltro essere subordinata al tassativo rispetto delle formalità imposte dalle autorizzazioni, non essendo le stesse necessarie.

L’impulso all’investimento nel Paese, con lo stanziamento di capitali stranieri, è corroborato anche dalla possibilità, accordata all’imprenditore estero, di insediare in loco filiali ed uffici di rappre­sentanza piuttosto che fruire dell’attività espletata da agenti operanti sul territorio, in maniera tale da poter conoscere il mercato locale e, in questo, penetrare fruttuosamente grazie al contatto diret­to fra cliente ed operatore commerciale.

Un attento vaglio delle opportunità di investimento offerto, la promozione diretta di prodotti e ser­vizi realizzata anche mediante la predisposizione di punti d’incontro ad hoc, l’efficienza nella sti­pulazione di accordi contrattuali soddisfacenti per ambo le parti; sono tutte attività che possono essere concretamente svolte soltanto per il tramite di un canale preferenziale, incarnato da una fi­gura di imprenditore che, quandanche straniero, conosca le peculiari esigenze del mercato di riferi­mento essendo ivi presente, favorendo un meccanismo di fiducia indispensabile per la tutela degli aspetti più vulnerabili, ex multis, nell’esportazione del brand e del know how.

Anche in tal senso, l’imprenditore estero è ampiamente tutelato, da un punto di vista prettamente giuridico, stante l’intollerabilità iraniana – riscontrata da consolidata prassi commerciale – rispetto a condotte in violazione della proprietà intellettuale. In ragione infatti dell’ attitudine iraniana ad incidere sul mercato mondiale, qualsiasi abuso in materia viene ad essere fortemente scoraggiato, da una parte a benefìcio e protezione dell’imprenditore estero e dall’altra favorendo le strategie commerciali – governative tese ad iniettare nuova linfa all’economia interna ed intemazionale del Paese.

Oltre agli assetti societarie e ai correlati strumenti aziendali e commerciali, per poter fruttuosamen­te accedere ad un mercato straniero, ed in ispecie, a quello iraniano, l’operatore economico può giovarsi di tipologie contrattuali a quest’ultimo favorevole, in considerazione dello slancio specifi­co delle summenzionate pattuizioni ad accedere al mercato, favorendo ed ampliando le opportunità di business sino ad allora percorse. L’imprenditore straniero potrà dunque farsi strada nei meandri dell’economia iraniana, stipulando ad esempio contratti di agenzia che, creano un’interconnessione indissolubile fra agente e preponente, pur non essendo previsto il rispetto di alcuna formalità, po­tendo un simile accordo essere pattuito oralmente, in ogni caso nel rispetto del principio di libertà ed autonomia contrattuale.

La sussistenza di un vincolo di stabilità interveniente fra le parti contrattuali, legittima il rappre­sentante ad agire nell’interesse del preponente in ordine al compimento di tutti o alcuni affari rien­tranti nella rispettiva sfera di competenza. In questi termini, l’agente si obbliga a svolgere la pro­pria attività, in riferimento ad un settore ed ambito territoriale definito, dietro il pagamento di un congruo corrispettivo nonché al riconoscimento di una provvigione maturata sugli affari regolar­mente conclusi in costanza di rapporto. Altra pattuizione contrattuale volta a promuovere il giro affaristico dell’imprenditore, anche in territorio iraniano, è rappresentata dal contratto di franchi­sing e di concessione di vendita.

Tale categoria contrattuale prevede che il franchisee ed il concessionario agiscono non soltanto per nome proprio ma altresì per proprio conto. Il franchisee è vincolato soltanto ad un particolare mo­dello di punto vendita, sviluppato dal preponente, al quale deve peraltro corrispondere un prezzo a titolo di trasmissione di know how. Peraltro, desta particolare interesse, in riferimento al contratto de quo, come la giurisprudenza iraniani in luogo di una risoluzione contrattuale, non prevede una alcuna good will compensation – o indennità – in favore del distributore, il quale qualora si ponga in essere una risoluzione anticipata unilaterale, potrà agire in giudizio per il solo risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dello scioglimento del vincolo.

E intuitivo come la predisposizione di tale ultima forma di cooperazione economico commerciale, in quanto cristallizzata in peculiari e specifici assetti commerciali connotati da un’identità di strut­tura, tipologia ed organizzazione, appare idonea a sponsorizzare brand e know how noti nonché richiesti in un mercato internazionale, quale il Mode in Italy. La spiccata utilità dei summenzionati modelli contrattuali nell’ambito dello sviluppo del business internazionale, rende necessario un accenno alle principali convenzioni intemazionali che regolano eventuali patologie che, potrebbero in potenza verificarsi, in riferimento alla pattuizione contrattuale.

Se infatti l’Iran da una parte non rientra fra i Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna siglata l’11 aprile 1980 in materia di vendita internazionale di merci, tuttavia il Paese, alla stregua dell’I­talia, ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 che, in tema di riconoscimento ed esecu­zione di lodi arbitrali internazionali garantisce la circolazione degli stessi in diversi territori. L’ar­bitrato internazionale infatti rappresenta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie intemazionali nascenti fra imprese di diversa nazionalità ed investitori stranieri, a volte su un terri­torio statuale terzo.

Si tratta di uno strumento attraverso il quale si perviene alla composizione della controversia in materia assolutamente privata, benché nel rispetto dei canoni di neutralità ed imparzialità degli ar­bitri chiamati a decidere la questione nell’ambito di un unico e solo procedimento. Dal 1997 anche in Iran è stata istituita la Teheran Regional Arbitration Centre (TRAC): un organismo che offre un’ampia rosa di professionisti ed organizzazioni per condurre procedure di arbitrato tanto dome­stico quanto intemazionale, di cui possono fruire anche investitori stranieri. Le norme sull’arbitra­to intemazionale iraniano si basano pincipalmente sui principi UNCITRAL (United Nation Com- mission on International Trade Law), un particolare corpus di regole procedurali che consentono alle parti ampia libertà di scelta sulla determinazione del numero di arbitri a composizione del col­legio, la relativa procedura di nomina e il luogo nel quale l’arbitrato verrà celebrato.

Il vantaggio della procedura arbitrale risiede nel fatto, soprattutto in un contesto internazionale, che della decisione – confluita e cristallizzata nel lodo – ne viene garantita l’esecuzione anche nei Paesi stranieri, se firmatari delle Convenzioni a ciò destinate. Pertanto, qualora sorgessero questio­ni in ordine a condizioni dedotte in contratti stipulati e/o da eseguirsi in territorio straniero, l’im­prenditore estero può – in un’ottica dirimente delle reciproche vertenze – decidere di devolvere la questione ad un collegio di arbitri con la garanzia dell’esecuzione del lodo anche in un Paese di­verso da quello di origine.