Vendite online sotto tutela
5 Marzo 2011 by admin
Da marzo di quest’anno è stata adottata una regolamentazione comune europea sul commercio elettronico. Tratti salienti della direttiva, campo di applicazione, nuove disposizioni in materia.
Il vero problema generato dall’aumento a dismisura delle transazioni on-line è dato dal fatto che, al forte sviluppo delle stesse, non è seguito un altrettanto accurato sviluppo di norme che potessero regolarle. Per poter comprendere bene tale problema è bene specificare che, dal punto di vista giuridico, a ogni transazione effettuata si sarà in presenza di un vero e proprio contratto sotto tutti i punti di vista. La difficoltà, sino a oggi, stante il carattere eminentemente transnazionale di Internet, stava nel fatto di poter indicare quale legge avrebbe dovuto regolare il contratto così concluso, quale giudice sarebbe stato competente a pronunciarsi in caso di inadempimento di una delle obbligazioni nello stesso previste e come provare giuridicamente l’avvenuta conclusione di un contratto online.
Basti pensare, per esempio, a un’impresa italiana che avesse acquistato della merce dalla filiale tedesca di un’impresa che però avesse il proprio Internet-server situato in Francia. Senza voler entrare nello specifico, utilizzando alcune convenzioni internazionali sulla giurisdizione e sulla legge applicabile ai contratti, alcuni giuristi e Corti di merito hanno provato a dare una soluzione a tali quesiti, senza però riuscire a coordinarsi e a fornirne una univoca. La vera difficoltà che si incontra, per poter applicare le citate convenzioni internazionali, è data dal fatto che non vi è uniformità di opinioni per definire dove l’impresa contraente abbia la propria sede.
Vi è chi ritiene che si debba aver riguardo alla sede legale, chi alla sede amministrativa e chi a quella in cui è situato il provider che. utilizza per il commercio on-line. Se le citate sedi sono in nazioni diverse, come spesso capita, scegliere una soluzione oppure l’altra, di fatto e in base al diritto internazionale, significa determinare a che legge sarà soggetto il contratto in questione e che giudice sarà competente a risolvere eventuali controversie che dallo stesso potessero nascere.
La situazione esposta crea una forte insicurezza per le imprese e per i cittadini-consumatori. La Commissione europea e il Parlamento europeo da tempo si occupavano del problema, cercando di elaborare una Direttiva comunitaria che ponesse delle regole base generali in materia di commercio elettronico. Tuttavia ogni volta che il progetto di Direttiva passava dal Parlamento alla Commissione europea e viceversa, esso veniva continuamente emendato e non si riusciva ad approvarlo. La svolta decisiva, che ha portato all’approvazione definitiva della Direttiva comunitaria sul commercio elettronico, si è avuta con il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in cui i capi di stato dei Paesi membri della Comunità europea hanno definito l’approvazione della stessa in tempi brevi come fondamentale.
Le nuove disposizioni sul commercio elettronico si applicheranno a tutti i servizi della società dell’informazione stabiliti nell’Unione europea come, per esempio, commercio online fra imprese e imprese, fra imprese e consumatori, vendita di prodotti finanziari online e servizi di intrattenimento o professionali (avvocati, commercialisti ecc.) via Internet. Il punto più importante della citata Direttiva comunitaria è quello che individua la sede dell’operatore di commercio elettronico con quella in cui vi è la sua sede effettiva fissa , o dove è situato il provider utilizzato, o dove possiede una casella di posta elettronica.
Considerando che la Direttiva fa salve le convenzioni internazionali sulla giurisdizione e sulla legge applicabile ai contratti internazionali, prima citate, e che la medesima e queste ultime sono soggette al controllo e alla giurisdizione della Corte di Giustizia delle Comunità europee, è di tutta evidenza come ben presto si potrà raggiungere un buon grado di certezza sulla legge e giurisdizione applicabili alle transazioni on-line internazionali.
Preme infatti ricordare che, in caso di dubbi sull’interpretazione e/o applicazione delle norme citate, i giudici degli stati membri della Comunità possono, e in alcuni casi debbono, rivolgersi alla Corte di Giustizia che emette sentenze che hanno la particolarità di essere vincolanti per tutti, come se si trattasse di disposizioni legislative.
Inoltre, come si evince dai documenti della Commissione europea utilizzati per la presentazione della Direttiva, i criteri adottati per definire la sede dell’operatore, sono stati scelti sì liberamente dal legislatore comunitario, ma avendo attenzione a non entrare in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Vengono poi dettate una serie di norme che vietano agli stati membri di imporre restrizioni, attraverso la legislazione interna, ai contratti online e obbligano gli stessi, in caso di procedimenti penali o amministrativi che abbiano il medesimo effetto, ad avvertire la Commissione europea.