Italia e Francia: contratto d’agenzia
5 Giugno 2010 by admin
Le norme d’Italia e Francia e la convenzione di Roma per i contratti internazionali: ambiti legislativi simili che però presentano differenze anche sostanziali. L’attenzione al grado di soggezione dell’agente alle direttive e al controllo dell’impresa. Competenza giuridica: l’errata convinzione di poter godere del vantaggio di ‘giocare in casa’.
Verso l’armonizzazione comunitaria – La strada dell’armonizzazione comunitaria, anche in campo normativo, è in pieno svolgimento. L’augurio è quello di raggiungere in breve tempo la formulazione di un diritto comune ai Paesi aderenti all’Unione Europea. Al momento ci si muove ancora in un ambito di diversità. In quest’articolo abbiamo preso in considerazione il contratto d’agenzia, analizzandolo secondo la normativa italiana e la normativa francese.
Fonti del diritto e aspetti generali
Nel diritto francese il contratto è retto dalla legge 91-593 del 25/06/91. Per quanto riguarda il diritto italiano, il Codice Civile e le leggi speciali in materia sono la base normativa che ha subito negli anni profonde innovazioni, apportate dalla legge 91-303 dei 10/09/91 (che ha modificato gli art. 1742 fino al 1753 del Codice), e dall’introduzione della legge 85-204, relativa all’attività di agente di rappresentante commerciale. In mancanza di una scelta inerente al diritto applicabile, in un contratto internazionale di agenzia entra in gioco la Convenzione di Roma del 19/06/80, relativa al diritto delle obbligazioni contrattuali che permette l’applicazione del diritto del luogo in cui il debitore dell’obbligazione contrattuale ha la sua sede o residenza. Da un punto di vista generale, è auspicabile che la dottrina italiana esamini in maniera più approfondita la fattispecie del contratto di agenzia sotto il suo aspetto più innovativo, quello della creazione di nuove imprese. Si nota che l’attenzione del legislatore italiano è stata finora orientata alla protezione delle persone fisiche, piuttosto che delle persone giuridiche, non incentivando la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Un altro aspetto del quale la dottrina non si interessa approfonditamente riguarda la differenza nei poteri degli agenti. L’agente francese è incaricato in via permanente di negoziare (ed eventualmente concludere) solo certi tipi di contratto. Si effettua cioè una differenziazione qualitativa rispetto all’agente italiano, che invece può essere con o senza rappresentanza, ossia con il potere di concludere 0 meno qualsiasi tipo di contratto. Differenza che poi è riscontrabile nel differente trattamento di fine rapporto tra l’agente italiano e quello francese. La normativa francese prevede che alla cessazione del rapporto l’agente abbia diritto all’indennità se -cumulativamente-sussistono le seguenti condizioni:
- ha apportato con continuità clientela e ha assiduamente sviluppato gli affari del mandante;
- E’ equo riconoscere un’indennità all’agente, tenuto conto delle commissioni che l’agente perderà dopo aver apportato al mandante nuovi clienti.
Invece la legge italiana all’art. 1751 prevede die almeno una delle due ipotesi sopra citale si avveri, stabilendo quindi una normativa più favorevole all’agente italiano, rispetto a quella francese.
Il contratto d’agenzia
Il contratto d’agenzia ha una caratteristica commerciale specifica che lo distingue dal contratto d’intermediazione commerciale o di rappresentanza commerciale. Infatti le parti contraenti possono essere indifferentemente persone fisiche o persone giuridiche. Sia l’agente italiano che quello francese hanno l’obbligo di iscriversi nell’apposito registro. Il non rispetto di tale obbligo comporta per l’agente italiano una sanzione pecuniaria e la decadenza del diritto a un regolare compenso. Fatto questo che non accade all’agente francese, che mantiene il diritto alla remunerazione. Inoltre, l’agente italiano a causa della propria carenza di legittimazione, in quanto non in regola con il disposto della legge, non potrà vedere tutelati i propri diritti dal punto di vista giudiziario contro il mandante francese, sia davanti a un giudice italiano che davanti al giudice francese.
I vari tipi di agente commerciale
Dall’analisi del Codice Civile italiano, oltre che dell’art. 1 della legge 204 del 1985, si evidenziano figure di agente diverse. Tali tipologie possono assurgere a diverse posizioni di carattere fiscale. Maggiore sarà l’indipendenza dell’agente dal mandante, minore sarà il rischio per il mandante che tale rapporto venga giudicato dalle autorità fiscali in qualità di stabile organizzazione nell’altro Stato, con la conseguenza di essere sottoposto a tassazione dei redditi prodotti in Italia. La legge francese prevede invece che l’agente sia incaricato in via permanente di negoziare, ed eventualmente concludere certi contratti. Emerge da quanto sopra che il diritto francese e quello italiano sono abbastanza simili, in quanto entrambe le normative prevedono che l’agente promuova i beni del mandante. Ma differiscono in quanto nel diritto italiano è ben marcata la posizione del mandante italiano, che viene identificato in un’impresa. Tale assetto non viene riscontrato e non viene richiesto né per l’agente (italiano o francese), né per il mandante francese, i quali possono essere sia persone fìsiche che giuridiche (art. 1 legge 204 del 1985). L’agente opera sempre a proprio rischio e pericolo attraverso la sua rete di collaboratori, mantenendo indenne il mandante da ogni controversia dovesse sorgere tra sé e i subagenti.
Il sistema fiscale
L’agente italiano, persona fisica o giuridica, deve emettere le proprie fatture (Iva esclusa) al suo mandante francese per ricevere le commissioni pattuite e pagare le tasse in Italia. Il mandante francese non paga invece imposte in Italia, qualora non si raggiunga la configurazione di una stabile organizzazione. Questo ai sensi della convenzione in vigore fra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni. Ai sensi dell’art. 5 della convenzione, si consiglia di analizzare in concreto i rapporti esistenti fra mandante e agente, accertando il grado di soggezione alle direttive e al controllo dell’impresa. Per agente indipendente, si considera un’entità giuridica indipendente dall’impresa, sia legalmente che economicamente, avendo riguardo alla circostanza che l’agente operi nei confronti di più di un’impresa. Dunque di non essere soggetto ai rischi e ai condizionamenti di un’agente monomandatario, che agisce interamente o quasi in nome e per conto dell’impresa, il che comporta la fattispecie di ‘agente dipendente’. Per un principio di reciprocità, quanto sopra vale anche nel caso in cui si tratti di un mandante italiano e di un’agente francese.