C’è fondazione e fondazione
21 Giugno 2010 by admin
Nel Liechtenstein questo istituto gode di ampi benefici e permette di creare un valido e agile strumento per amministrare in maniera discreta un certo patrimonio.
I giuristi che si occupano di diritto internazionale privato da tempo cercano di identificare, analizzando gli ordinamenti giuridici dei vari Paesi europei, quale sia l’istituto migliore per la cura e l’amministrazione di un determinato patrimonio. L’ottimo, a livello teorico, sarebbe rappresentato da un istituto che abbia la maggiore duttilità possibile, garantendo al contempo la massima riservatezza di coloro che sono i titolari del patrimonio da amministrare, così come ampi poteri di amministrazione a favore degli stessi e benefici fiscali. Nella ricerca di tale formula due sono principalmente gli istituti identificati dai giuristi e tributaristi che si occupano di diritto internazionale.
Common e civil law
Nei Paesi cosiddetti di common law, cioè Gran Bretagna e Stati Uniti, tale strumento si è identificato con il Trust.
Secondo la Convenzione dell’Aja dell’ 1 luglio 1985, per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, con atto “inter vivos” o “mortis causa”, qualora taluni beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico.
Senza voler entrare in approfondite analisi, è bene però sottolineare come si tratti di un istituto molto simile al negozio fiduciario, presente in molti ordinamenti europei; se ne differenzia però perché ha efficacia reale, cioè può essere opposto a eventuali creditori o aventi causa.
Grazie alla citata Convenzione in molti Paesi, fra cui per esempio l’Italia, è possibile riconoscere efficacia ai Trust creati all’estero da cittadini stranieri.
Tuttavia tale istituto, oltre a contrastare fortemente con i principi generali dei Paesi cosiddetti di “civil law” in materia di proprietà, è di fatto spesso inapplicabile per la mancanza di norme tributarie ad hoc; esso è riconosciuto a livello di diritto civile, ma non di diritto tributario.
Ciò detto, ed esclusa l’applicabilità generalizzata del trust per l’amministrazione di patrimoni nella maggioranza dei Paesi europei, pare che strumento molto più utile a tale fine sia quello della fondazione, che sarà oggetto del presente articolo.
La fondazione è una stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, a uno scopo determinato di pubblica utilità.
Molti ordinamenti giuridici europei conoscono la figura della cosiddetta fondazione erogatrice; essa è destinata a erogare le rendite derivanti dal suo patrimonio, al fine di perseguire lo scopo per cui è stata creata e che normalmente, anche se non sempre, ha carattere di beneficenza.
Tuttavia, negli ultimi anni, è venuto alla ribalta un diverso modello di fondazione, caratterizzato dal fatto che la stessa non ha più l’unica funzione di elargire rendite, ma impiega invece i fondi a sua disposizione dinamicamente, per la promozione e lo sviluppo di iniziative socialmente rilevanti.
Accanto a tali figure esiste un altro tipo di fondazione; denominato “fondazione di famiglia”, che è ammissibile in quanto serve per conseguire uno scopo di pubblica utilità.
Infatti in alcuni ordinamenti, come per esempio in Italia, tali fondazioni sono vincolate a operare a vantaggio dei membri di una o più famiglie determinate, purché però le stesse si trovino in una particolare situazione soggettiva, e non per il semplice fatto che siano discendenti del fondatore.
Il vero problema dato dalle fondazioni è che però spesso esse necessitano di riconoscimento governativo (o di altre autorità di una determinata nazione), operato tramite sistema concessorio dall’autorità amministrativa, per poter venire a esistenza e/o acquistare la personalità giuridica.
Ciò rende tale tipo di fondazione uno strumento poco duttile per l’operatore economico, solo che si consideri il fatto che già in sede di riconoscimento l’autorità amministrativa può godere di importanti poteri di ingerenza e controllo.
Inoltre, durante la vita della fondazione medesima, l’autorità competente può esercitare penetranti controlli, al fine di proteggere gli interessi dell’ente, potendo provvedere alla nomina e sostituzione degli amministratori e, in casi estremi, alla nomina di un commissario straordinario che gestisca la fondazione.
Tuttavia si è visto che nel Principato del Liechtenstein l’ordinamento locale prevede una figura di fondazione più duttile sotto vari punti di vista, rispetto a quella offerta dagli altri Paesi europei, e poco fa descritta.
La fondazione (“Stiftung”) nel Liechtenstein è definita come una persona giuridica che nasce per volontà di un fondatore, il quale destina un parte del proprio patrimonio personale a uno scopo preciso, di natura familiare o di pubblica utilità, attribuendolo alla fondazione stessa. Quest’ultima, al fine di raggiungere il suo scopo sociale, dispone di un organo amministrativo denominato “consiglio di fondazione” che può essere paragonato a un consiglio di amministrazione.
Sempre nel principato del Liechtenstein è presente la cosiddetta “fondazione di famiglia”, che però è molto più duttile e versatile rispetto a quella prevista altrove. Nella fondazione di famiglia del principato, infatti, il fondatore immette un determinato suo patrimonio destinato alla famiglia e nomina un Consiglio di fondazione incaricato dell’amministrazione. Con le previsioni dello statuto il fondatore designa il primo i primi beneficiari unitamente ai successivi, definendo le parti del patrimonio a essi destinate.
Il maggiore vantaggio di tale istituto è dato dai fatto che il patrimonio può essere modificato in qualsiasi momento, con immissioni o prelevamenti da parte dei primo beneficiario, che può essere anche la persona che ha immesso il capitale iniziale. Così, per esempio, una persona potrebbe dare vita a una fondazione di famiglia come fondatrice che immette il patrimonio e, al medesimo tempo, nominarsi come prima beneficiaria del medesimo.
In sostanza tale figura si discosta di molto dal modello tipico di fondazione, costituendo invece un valido e agile strumento per l’amministrazione di un determinato patrimonio. A riprova di quanto detto basti pensare che lo statuto può essere modificato in qualsiasi momento dall’avente diritto, che come abbiamo detto può anche essere il fondatore, così come la fondazione può essere dallo stesso sciolta in ogni tempo.
Il Consiglio e lo statuto
Tornando al Consiglio di fondazione, è utile sottolineare come dello stesso possano far parte sia persone fisiche sia giuridiche, siano essi cittadini del principato o stranieri residenti all’estero.
Attraverso lo statuto vengono regolate le modalità di decisione del Consiglio, riguardino esse le capacità di decidere – come le maggioranze richieste – e/o i diritti di firma individuali e collettivi.
Nel diritto del Principato del Liechtenstein la fondazione acquista personalità giuridica propria con F avvenuta iscrizione nell’apposito pubblico registro.
Tuttavia l’ordinamento citato prevede che alcuni tipi di fondazioni, e in particolare quelle di famiglia finora descritte, acquistino la personalità giuridica già al momento della loro costituzione, senza pertanto necessità di iscriversi nel Registro pubblico.
Essendo le stesse fondazioni non registrate, esse dovranno unicamente depositare il loro statuto presso l’Ufficio del registro di commercio. Tale tipo di fondazione viene definita “fondazione depositata”, ma il fatto più importante è che i documenti così depositati, a differenza di ciò che avviene in molte altre nazioni, non sono accessibili al pubblico.
LA FORMULA DEL TRUST
- È tipica dei Paesi di “common law” come Gran j Bretagna e Usa.
- Secondo la Convenzione dell’Aja (1 luglio 1985) indica l’insieme dei rapporti giuridici istituiti da una persona, qualora alcuni beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico.
- Il Trust può essere opposto a eventuali creditori o aventi causa.
- In vari Paesi, tra cui Italia, è possibile riconoscere efficacia ai Trust creati all’estero da cittadini stranieri.
Fonte: Largo Consumo
Inoltre la fondazione depositata non è tenuta a redigere alcun bilancio annuale, né tantomeno a trasmetterlo all’autorità.
Si tratta, in sostanza, di uno strumento assai duttile, che può essere facilmente utilizzato per l’amministrazione dì patrimoni, con la garanzia della massima riservatezza e dell’assenza di controlli da parte dell’autorità amministrativa sulla vita e le vicende sociali.
Oltre a quanto detto sinora, vi sono altri particolari aspetti che meritano di essere sottolineati, stante l’importanza pratica che possono assumere.
In alcuni Paesi, infatti, pur utilizzando lo strumento della fondazione di famiglia, vi sono dei limiti alle disposizioni che si possono impartire in
ordine alla destinazione dei benefici agli eredi, stante il divieto di patto fedecommissario e, in generale, in base alla inderogabilità delle norme successorie.
Invece, nella fondazione di famiglia del Principato del Liechtenstein, in sede di formazione dello statuto, il fondatore ha la possibilità di stabilire norme di portata successoria che, a ogni buon conto, con gli opportuni accorgimenti tecnici, saranno dallo stesso modificabili in ogni tempo.
LA FONDAZIONE DI FAMIGLIA NEL LIECHTENSTEIN
- È una persona giuridica.
- Amministra un patrimonio destinato a una famiglia.
- Si avvale di un consiglio di fondazione.
- Lo statuto, tracciato dal fondatore, designa il primo o i primi beneficiari.
- Il patrimonio può essere modificato in ogni momento dal primo beneficiario o da! fondatore che, peraltro, può nominarsi primo beneficiario.
- La fondazione può essere sciolta in qualsiasi mo
- Le fondazioni possono essere non registrate, ma devono depositare il loro statuto presso l’Ufficio dei registro di commercio.
Fonte: Largo Consumo
La garanzia dell’anonimato, l’assenza di obbligo di presentazione del bilancio e di controlli della pubblica amministrazione, sono solo alcuni vantaggi offerti dalle fondazioni di famiglia nel Liechtenstein. Infatti, accanto a essi, vi sono enormi vantaggi tributari che investono il patrimonio conferito nella stessa.
Da un lato infatti, essendo la fondazione persona giuridica del diritto del Liechtenstein, sarà soggetta, in base al divieto di doppia imposizione fiscale, al regime tributario locale, che è particolarmente favorevole rispetto a quello dei Paesi europei in generale.
Dall’altro, invece, le garanzie di anonimato descritte, previste dal diritto del principato, operano nei confronti di tutti; si tratti di persone fisiche o giuridiche e, persino, di amministrazioni, spesso quelle tributarie, di Stati stranieri.