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C’è fondazione e fondazione

Nel Liechtenstein questo istituto gode di ampi benefici e permette di creare un valido e agile strumento per amministrare in maniera discreta un certo patrimonio.

I giuristi che si occupano di diritto internazionale privato da tempo cercano di identificare, analizzando gli ordinamenti giuridici dei va­ri Paesi europei, quale sia l’istituto mi­gliore per la cura e l’amministrazione di un determinato patrimonio. L’otti­mo, a livello teorico, sarebbe rappre­sentato da un istituto che abbia la mag­giore duttilità possibile, garantendo al contempo la massima riservatezza di coloro che sono i titolari del patrimo­nio da amministrare, così come ampi poteri di amministrazione a favore degli stessi e benefi­ci fiscali. Nella ricerca di tale formula due sono prin­cipalmente gli istituti iden­tificati dai giuristi e tributaristi che si occupano di di­ritto internazionale.

Common e civil law

Nei Paesi cosiddetti di common law, cioè Gran Bretagna e Stati Uniti, tale strumento si è identificato con il Trust.

Secondo la Convenzione dell’Aja dell’ 1 luglio 1985, per trust si intendo­no i rapporti giuridici isti­tuiti da una persona, il costituente, con atto “inter vivos” o “mortis cau­sa”, qualora taluni beni siano stati po­sti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico.

Senza voler entrare in approfondite analisi, è bene però sottolineare come si tratti di un istituto molto simile al negozio fiduciario, presente in molti ordinamenti europei; se ne differenzia però perché ha efficacia reale, cioè può essere opposto a eventuali credi­tori o aventi causa.

Grazie alla citata Convenzione in molti Paesi, fra cui per esempio l’Ita­lia, è possibile riconoscere efficacia ai Trust creati all’estero da cittadini stranieri.

Tuttavia tale istituto, oltre a contra­stare fortemente con i principi generali dei Paesi cosiddetti di “civil law” in materia di proprietà, è di fatto spesso inapplicabile per la mancanza di nor­me tributarie ad hoc; esso è riconosciu­to a livello di diritto civile, ma non di diritto tributario.

Ciò detto, ed esclusa l’applicabilità generalizzata del trust per l’ammini­strazione di patrimoni nella maggio­ranza dei Paesi europei, pare che strumento molto più utile a tale fine sia quello della fondazione, che sarà oggetto del presente articolo.

La fondazione è una stabile organiz­zazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, a uno scopo determinato di pubblica utilità.

Molti ordinamenti giuridici europei conoscono la figura della cosiddetta fondazione erogatrice; essa è destinata a erogare le rendite derivanti dal suo patrimonio, al fine di perseguire lo scopo per cui è stata creata e che normalmente, anche se non sempre, ha ca­rattere di beneficenza.

Tuttavia, negli ultimi anni, è venuto alla ribalta un diverso modello di fondazione, caratterizzato dal fatto che la stessa non ha più l’unica funzione di elargire rendite, ma impiega invece i fondi a sua disposizione dinamicamente, per la promozione e lo sviluppo di iniziative socialmente rilevanti.

 Accanto a tali figure esiste un altro  tipo di fondazione; denominato “fondazione di famiglia”, che è ammissibi­le in quanto serve per conseguire uno scopo di pubblica utilità.

Infatti in alcuni ordinamenti, come per esempio in Italia, tali fondazioni sono vincolate a operare a vantaggio dei membri di una o più famiglie de­terminate, purché però le stesse si tro­vino in una particolare situazione sog­gettiva, e non per il semplice fatto che siano discendenti del fondatore.

Il vero problema dato dalle fondazio­ni è che però spesso esse necessitano di riconosci­mento governativo (o di al­tre autorità di una determi­nata nazione), operato tra­mite sistema concessorio dall’autorità amministrati­va, per poter venire a esi­stenza e/o acquistare la personalità giuridica.

Ciò rende tale tipo di fondazione uno strumento po­co duttile per l’operatore economico, solo che si con­sideri il fatto che già in se­de di riconoscimento l’au­torità amministrativa può godere di importanti poteri di ingerenza e controllo.

Inoltre, durante la vita della fondazione medesi­ma, l’autorità competente può esercitare penetranti controlli, al fine di proteggere gli interessi dell’en­te, potendo provvedere alla nomina e sostituzione degli amministratori e, in casi estremi, alla nomina di un com­missario straordinario che gestisca la fondazione.

Tuttavia si è visto che nel Principato del Liechtenstein l’ordinamento locale prevede una figura di fondazione più duttile sotto vari punti di vista, rispetto a quella offerta dagli altri Paesi euro­pei, e poco fa descritta.

La fondazione (“Stiftung”) nel Liechtenstein è definita come una persona giuridica che nasce per volontà di un fondatore, il quale destina un parte del proprio patrimonio personale a uno scopo preciso, di natura familiare o di pubblica utilità, attribuendolo alla fondazione stessa. Quest’ultima, al fine di raggiungere il suo scopo sociale, dispone di un organo amministrativo denominato “consiglio di fondazione” che può essere paragonato a un consiglio di amministrazione.

Sempre nel principato del Liechtenstein è presente la cosiddetta “fondazione di famiglia”, che però è molto più duttile e versatile rispetto a quella prevista altrove. Nella fondazione di famiglia del principato, infatti, il fondatore immette un determinato suo patrimonio destinato alla famiglia e nomina un Consiglio di fondazione incaricato dell’amministrazione. Con le previsioni dello statuto il fondatore designa il primo i primi beneficiari unitamente ai successivi, definendo le parti del patrimonio a essi destinate.

Il maggiore vantaggio di tale istituto è dato dai fatto che il patrimonio può essere modificato in qualsiasi momen­to, con immissioni o prelevamenti da parte dei primo beneficiario, che può essere anche la persona che ha immes­so il capitale iniziale. Così, per esem­pio, una persona potrebbe dare vita a una fondazione di famiglia come fon­datrice che immette il patrimonio e, al medesimo tempo, nominarsi come pri­ma beneficiaria del medesimo.

In sostanza tale figura si discosta di molto dal modello tipico di fondazio­ne, costituendo invece un valido e agile strumento per l’amministrazio­ne di un determinato patrimonio. A riprova di quanto detto basti pensare che lo statuto può essere modificato in qualsiasi momento dall’avente di­ritto, che come abbiamo detto può anche essere il fondatore, così come la fondazione può essere dallo stesso sciolta in ogni tempo.

Il Consiglio e lo statuto

Tornando al Consiglio di fondazio­ne, è utile sottolineare come dello stesso possano far parte sia persone fisiche sia giuridiche, siano essi citta­dini del principato o stranieri residen­ti all’estero.

Attraverso lo statuto vengono rego­late le modalità di decisione del Con­siglio, riguardino esse le capacità di decidere – come le maggioranze ri­chieste – e/o i diritti di firma indivi­duali e collettivi.

Nel diritto del Principato del Liechten­stein la fondazione acquista personalità giuridica propria con F avvenuta iscrizio­ne nell’apposito pubblico registro.

Tuttavia l’ordinamento citato preve­de che alcuni tipi di fondazioni, e in particolare quelle di famiglia finora de­scritte, acquistino la personalità giuri­dica già al momento della loro costitu­zione, senza pertanto necessità di iscri­versi nel Registro pubblico.

Essendo le stesse fondazioni non re­gistrate, esse dovranno unicamente de­positare il loro statuto presso l’Ufficio del registro di commercio. Tale tipo di fondazione viene definita “fondazione depositata”, ma il fatto più importante è che i documenti così depositati, a dif­ferenza di ciò che avviene in molte al­tre nazioni, non sono accessibili al pubblico.

LA FORMULA DEL TRUST

  • È tipica dei Paesi di “common law” come Gran j Bretagna e Usa.
  • Secondo la Convenzione dell’Aja (1 luglio 1985) indica l’insieme dei rapporti giuridici istituiti da una persona, qualora alcuni beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico.
  • Il Trust può essere opposto a eventuali creditori o aventi causa.
  • In vari Paesi, tra cui Italia, è possibile riconoscere efficacia ai Trust creati all’estero da cittadini stranieri.

Fonte: Largo Consumo

Inoltre la fondazione depositata non è tenuta a redigere alcun bilancio an­nuale, né tantomeno a trasmetterlo all’autorità.

Si tratta, in sostanza, di uno strumen­to assai duttile, che può essere facil­mente utilizzato per l’amministrazione dì patrimoni, con la garanzia della massima riservatezza e dell’assenza di controlli da parte dell’autorità ammini­strativa sulla vita e le vicende sociali.

Oltre a quanto detto sinora, vi sono altri particolari aspetti che meritano di essere sottolineati, stante l’importanza pratica che possono assumere.

In alcuni Paesi, infatti, pur utiliz­zando lo strumento della fondazione di famiglia, vi sono dei limiti alle di­sposizioni che si possono impartire in

ordine alla destinazione dei benefici agli eredi, stante il divieto di patto fedecommissario e, in generale, in base alla inderogabilità delle norme suc­cessorie.

Invece, nella fondazione di famiglia del Principato del Liechtenstein, in se­de di formazione dello statuto, il fon­datore ha la possibilità di stabilire nor­me di portata successoria che, a ogni buon conto, con gli opportuni accorgi­menti tecnici, saranno dallo stesso mo­dificabili in ogni tempo.

LA FONDAZIONE DI FAMIGLIA NEL LIECHTENSTEIN

  • È una persona giuridica.
  • Amministra un patrimonio destinato a una famiglia.
  • Si avvale di un consiglio di fondazione.
  • Lo statuto, tracciato dal fondatore, designa il primo o i primi beneficiari.
  • Il patrimonio può essere modificato in ogni momen­to dal primo beneficiario o da! fondatore che, pe­raltro, può nominarsi primo beneficiario.
  • La fondazione può essere sciolta in qualsiasi mo
  • Le fondazioni possono essere non registrate, ma devono depositare il loro statuto presso l’Ufficio dei registro di commercio.

Fonte: Largo Consumo

La garanzia dell’anonimato, l’assen­za di obbligo di presentazione del bi­lancio e di controlli della pubblica am­ministrazione, sono solo alcuni vantag­gi offerti dalle fondazioni di famiglia nel Liechtenstein. Infatti, accanto a es­si, vi sono enormi vantaggi tributari che investono il patrimonio conferito nella stessa.

Da un lato infatti, essendo la fonda­zione persona giuridica del diritto del Liechtenstein, sarà soggetta, in base al divieto di doppia imposizione fiscale, al regime tributario locale, che è parti­colarmente favorevole rispetto a quello dei Paesi europei in generale.

Dall’altro, invece, le garanzie di anonimato descritte, previste dal dirit­to del principato, operano nei con­fronti di tutti; si tratti di persone fisi­che o giuridiche e, persino, di ammi­nistrazioni, spesso quelle tributarie, di Stati stranieri.