Direttiva europea per gli agenti
10 Ottobre 2010 by admin
Cosa cambia nel contratto d’agenzia, dopo che è stata recapitata dal nostro parlamento la direttiva comunitaria. Uno degli aspetti positivi della nuova legge, è rappresentato dal fatto che essa è costruita in maniera più razionale e che introduce l’elemento temporale in tema di diritti/doveri alla risoluzione del contratto.
Il contratto di agenzia rappresenta sicuramente uno dei principi dell’economia odierna. Ogni bene che viene prodotto non può avere una vera e propria utilità sino a quando non viene venduto.
D’altra parte risulta in tutta evidenza come sia utile per le società non assumere direttamente il personale ma scegliere invece dei rapporti di collaborazione che premiano il numero di vendite effettuate.
Il contratto di agenzia è un contratto che dì fatto premia il collaboratore, nel senso che tanto più bravo esso sarà a vendere il prodotto, maggiori saranno i guadagni conseguiti.
Le prospettive aperte dall’accordo di agenzia che incentiva le vendite soddisfacendo, sia le esigenze di produzione della mandante, sia quelle di guadagno dell’agente, sono alla base del successo del contratto.
La direttiva Cee n. 65/1999
Alla luce delle considerazioni svolte, mi preme esaminare il contratto di agenzia alla luce delle innovazioni introdotte dalla direttiva Cee che è stata recentemente recepita nel nostro Stato con la pubblicazione del decreto legislativo n. 65/1999.
In particolare, nei suoi principi generali, la nuova normativa sottolinea come l’agente deve comportarsi con lealtà e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Fatti salvi i principi generali, premetto che cercherò di esaminare nei particolari gli elementi essenziali del contratto, poiché a questi bisogna prestare maggiore attenzione rispetto a ogni altra cosa.
È evidente che un contratto che non abbia la forma prevista dalla legge non è valido, quindi appare rilevante dirigere la nostra attenzione su essa.
La forma scritta
Per quanto riguarda i requisiti di forma, sia nella precedente disciplina che nella nuova, non esiste l’obbligo della forma scritta.
La nuova disciplina si premura tuttavia di chiarire che il contratto deve essere provato per iscritto, e che ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento da questa sottoscritto, che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Uno degli aspetti positivi della nuova legge, è rappresentato dal fatto che essa è costruita in maniera più razionale rispetto alla vecchia, basti vedere come vengono ripartiti argomenti tra i diversi articoli.
I diritti dell’agente e gli obblighi del preponente
Con la nuova legge gli obblighi dell’agente e quelli del preponente vengono in maniera intelligente disciplinati da due distinti articoli, quando in precedenza questi venivano regolati all’interno dello stesso articolo.
In particolare per quanto riguarda il pagamento delle provvigioni all’agente che rappresenta il primo tra gli obblighi del preponente, non esistono differenze fra la vecchia e la nuova normativa.
In entrambi i casi l’agente ha il diritto alla provvigione per tutti gli affari che il preponente conclude per effetto del suo intervento.
Bisogna aggiungere per dovere di precisione che il contratto di agenzia ha una naturale valenza di esclusiva, che garantisce all’agente il pagamento di tutti gli ordini effettuati anche da terzi estranei nella zona di sua competenza.
Se il mandante decidesse di affidare anche ad altri la stessa zona assegnata all’agente di vendita dei prodotti, dovrebbe specificarlo in contratto, poiché tale decisione deroga al normale disposto legislativo.
Come abbiamo avuto modo di osservare per gli argomenti trattati sin d’ora, la nuova legge non ha introdotto delle novità di rilievo. Diverso discorso va fatto per quanto riguarda il diritto alla provvigione dopo lo scioglimento del rapporto e le indennità di fine rapporto.
Il diritto alla provvigione dopo lo scioglimento del rapporto
Come anticipato, è in riferimento alle spettanze conseguenti alla chiusura del rapporto di collaborazione che si sono introdotte interessanti novità.
In primo luogo nella vecchia normativa era previsto che l’agente avesse diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la consulione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta.
La nuova normativa recita così: l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, oppure se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.
Mi pare importante sottolineare che è stato introdotto un elemento temporale in cui sono dovute le provvigioni In seguito alla risoluzione del rapporto di agenzia.
Le ragioni per cui ritengo insoddisfacente la precedente normativa sono legate al fatto che nel disposto legislativo non era previsto un termine temporale al diritto di corresponsione dell’agente: sembrava quindi che l’agente conservasse il diritto alle corresponsioni a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto.
Con la nuova normativa invece l’agente conserva il diritto alle corresponsioni solo per un certo periodo in seguito alla cessazione del rapporto.
Dovremo aspettare del tempo per valutare come verrà, nella pratica, commisurato il tempo in cui l’agente conserva il diritto alle provvigioni rispetto al periodo intercorso dal recesso del contratto. Secondo una mia interpretazione, in ogni caso il tempo dovrà essere proporzionato alla durata che il contratto ha avuto.
Immaginiamo infatti il caso che il rapporto di agenzia abbia legato l’agente per cinque anni: è evidente che i rapporti con i clienti dell’agente saranno divenuti nel corso degli anni abbastanza stretti da prevedere che il diritto alla corresponsione dell’agente in seguito al recesso del contratto perduri per almeno un anno, immaginiamo invece che l’agente sia stato legato al contratto di agenzia soltanto per cinque mesi, in tal caso il periodo in cui egli conserverà il diritto alle provvigioni in seguito alla cessazione del rapporto sarà brevissimo. Quasi inesistente. Dovendo legare il tempo di durata del contratto a quello che garantisce il diritto alle corresponsioni potrei affermare che una corretta proporzione sarebbe quella di 1/5: quindi per cinque anni di rapporto, il tempo in cui si conserverà il diritto alle corresponsioni sarà pari a un anno; per cinque mesi soltanto un mese.
Le indennità di fine rapporto
Sempre in tema di risoluzione di contratto, sono state introdotte delle ulteriori rilevanti novità, la vecchia normativa prevede che all’atto di cessazione di rapporto, il preponente tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- Se l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato affari con i clienti esistenti e se il preponente riceva ancora sostanziai vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
- Se il pagamento di tali indennità sia ritenuto equo tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari conclusi con tali clienti.
La nuova normativa a differenza della vecchia richiede che si verifichino entrambe le condizioni e non almeno una di esse.
Quindi non basterà solo che l’agente abbia svolto un’attività efficace per il mandante, ma l’attività dei primo dovrà essere comunque valutata complessivamente secondo tutte le sue caratteristiche.
Conclusioni
In definitiva, le modifiche introdotte dalla nuova normativa, non solo di carattere formale ma anche sostanziale.
Dovremo però attendere del tempo per verificare nella pratica delle aule di Giustizia la portata effettiva e l’incidenza delle novità.