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Direttiva europea per gli agenti

Cosa cambia nel contratto d’agenzia, dopo che è stata recapitata dal nostro parlamento la direttiva comunitaria. Uno degli aspetti positivi della nuova legge, è rappresentato dal fatto che essa è costruita in maniera più razionale e che introduce l’elemento temporale in tema di diritti/doveri alla risoluzione del contratto.

Il contratto di agenzia rap­presenta sicuramente uno dei principi dell’economia odierna. Ogni bene che viene prodotto non può avere una vera e propria utilità sino a quando non viene venduto.

D’altra parte risulta in tutta evidenza come sia utile per le società non assumere direttamente il personale ma scegliere invece dei rapporti di collaborazione che pre­miano il numero di vendite effettuate.

Il contratto di agenzia è un contratto che dì fatto premia il collaboratore, nel senso che tanto più bravo esso sarà a vendere il prodotto, maggiori saranno i guadagni conseguiti.

Le prospettive aperte dall’accordo di agenzia che incentiva le vendite soddisfa­cendo, sia le esigenze di produzione della mandante, sia quelle di guadagno dell’agente, sono alla base del successo del contratto.

 

La direttiva Cee n. 65/1999

Alla luce delle considerazio­ni svolte, mi preme esamina­re il contratto di agenzia alla luce delle innovazioni intro­dotte dalla direttiva Cee che è stata recentemente recepi­ta nel nostro Stato con la pubblicazione del decreto legislativo n. 65/1999.

In particolare, nei suoi prin­cipi generali, la nuova nor­mativa sottolinea come l’a­gente deve comportarsi con lealtà e buona fede nell’ese­cuzione del contratto.

Fatti salvi i principi generali, premetto che cercherò di esaminare nei particolari gli elementi essenziali del con­tratto, poiché a questi biso­gna prestare maggiore attenzione rispetto a ogni altra cosa.

È evidente che un contratto che non abbia la forma pre­vista dalla legge non è valido, quindi appare rilevante dirigere la nostra attenzione su essa.

La forma scritta

Per quanto riguarda i requi­siti di forma, sia nella pre­cedente disciplina che nella nuova, non esiste l’obbligo della forma scritta.

La nuova disciplina si pre­mura tuttavia di chiarire che il contratto deve essere pro­vato per iscritto, e che ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un docu­mento da questa sottoscrit­to, che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Uno degli aspetti positivi della nuova legge, è rappre­sentato dal fatto che essa è costruita in maniera più razionale rispetto alla vec­chia, basti vedere come ven­gono ripartiti argomenti tra i diversi articoli.

I diritti dell’agente e gli obblighi del preponente

Con la nuova legge gli obbli­ghi dell’agente e quelli del preponente vengono in maniera intelligente discipli­nati da due distinti articoli, quando in precedenza questi venivano regolati all’interno dello stesso articolo.

In particolare per quanto riguarda il pagamento delle provvigioni all’agente che rappresenta il primo tra gli obblighi del preponente, non esistono differenze fra la vecchia e la nuova norma­tiva.

In entrambi i casi l’agente ha il diritto alla provvigione per tutti gli affari che il pre­ponente conclude per effetto del suo intervento.

Bisogna aggiungere per dovere di precisione che il contratto di agenzia ha una naturale valenza di esclusi­va, che garantisce all’agente il pagamento di tutti gli ordini effettuati anche da terzi estranei nella zona di sua competenza.

Se il mandante decidesse di affidare anche ad altri la stessa zona assegnata all’a­gente di vendita dei prodotti, dovrebbe specificarlo in contratto, poiché tale deci­sione deroga al normale disposto legislativo.

Come abbiamo avuto modo di osservare per gli argomenti trattati sin d’ora, la nuova legge non ha introdotto delle novità di rilievo. Diverso discorso va fatto per quanto riguarda il diritto alla provvigione dopo lo scioglimento del rapporto e le indennità di fine rapporto.

Il diritto alla provvigio­ne dopo lo scioglimento del rapporto

Come anticipato, è in riferi­mento alle spettanze conse­guenti alla chiusura del rap­porto di collaborazione che si sono introdotte interes­santi novità.

In primo luogo nella vec­chia normativa era previsto che l’agente avesse diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la consulione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta.

La nuova normativa recita così: l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari con­clusi dopo lo scioglimento del contratto, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antece­dente, oppure se gli affari sono conclusi entro un ter­mine ragionevole dalla data di scioglimento del contrat­to e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.

Mi pare importante sottoli­neare che è stato introdotto un elemento temporale in cui sono dovute le provvi­gioni In seguito alla risolu­zione del rapporto di agen­zia.

Le ragioni per cui ritengo insoddisfacente la prece­dente normativa sono legate al fatto che nel disposto legislativo non era previsto un termine temporale al diritto di corresponsione dell’agente: sembrava quin­di che l’agente conservasse il diritto alle corresponsioni a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto.

Con la nuova normativa invece l’agente conserva il diritto alle corresponsioni solo per un certo periodo in seguito alla cessazione del rapporto.

Dovremo aspettare del tempo per valutare come verrà, nella pratica, commi­surato il tempo in cui l’agente conserva il diritto alle provvigioni rispetto al periodo intercorso dal recesso del contratto. Secondo una mia interpreta­zione, in ogni caso il tempo dovrà essere proporzionato alla durata che il contratto ha avuto.

Immaginiamo infatti il caso che il rapporto di agenzia abbia legato l’agente per cinque anni: è evidente che i rapporti con i clienti dell’agente saranno divenuti nel corso degli anni abba­stanza stretti da prevedere che il diritto alla correspon­sione dell’agente in seguito al recesso del contratto per­duri per almeno un anno, immaginiamo invece che l’agente sia stato legato al contratto di agenzia soltanto per cinque mesi, in tal caso il periodo in cui egli con­serverà il diritto alle provvi­gioni in seguito alla cessazione del rapporto sarà bre­vissimo. Quasi inesistente. Dovendo legare il tempo di durata del contratto a quel­lo che garantisce il diritto alle corresponsioni potrei affermare che una corretta proporzione sarebbe quella di 1/5: quindi per cinque anni di rapporto, il tempo in cui si conserverà il dirit­to alle corresponsioni sarà pari a un anno; per cinque mesi soltanto un mese.

Le indennità di fine rapporto

Sempre in tema di risoluzione di contratto, sono state introdotte delle ulteriori rilevanti novità, la vecchia normativa prevede che all’atto di cessazione di rapporto, il preponente tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Se l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato affari con i clienti esistenti e se il preponente riceva ancora sostanziai vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
  2. Se il pagamento di tali indennità sia ritenuto equo tenuto conto di tutte le cir­costanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risulta­no dagli affari conclusi con tali clienti.

La nuova normativa a diffe­renza della vecchia richiede che si verifichino entrambe le condizioni e non almeno una di esse.

Quindi non basterà solo che l’agente abbia svolto un’atti­vità efficace per il mandante, ma l’attività dei primo dovrà essere comunque valutata complessivamente secondo tutte le sue caratteristiche.

Conclusioni

In definitiva, le modifiche introdotte dalla nuova nor­mativa, non solo di carattere formale ma anche sostanzia­le.

Dovremo però attendere del tempo per verificare nella pratica delle aule di Giustizia la portata effettiva e l’incidenza delle novità.