Internazionalizzazione delle aziende – parte seconda
17 Maggio 2021 by admin
Internazionalizzazione delle aziende – parte seconda Kazakistan: panorama giuridico e regolamentare
Diversi e multipli sono gli strumenti, di natura giuridico-commerciali, di cui un imprenditore può validamente disporre al fine di stanziare i propri capitali nel territorio straniero e, per il tramite dei quali, realizzare attivamente il proprio progetto di investimento in Kazakistan.
A fronte infatti delle realistiche potenzialità offerte dal Paese in materia di investimenti esteri diretti ad incentivare e promuovere le mire imprenditoriali che diverse aziende nostrane nutrono per il Paese in ragione
delle importarti risorse da questi detenute, spicca l’interesse imprenditoriale kazaco. Pertanto, un numero sempre più corposo di imprenditori stranieri intendono entrare attivamente all’interno del mercato del Paese, da una parte beneficiando degli importi vantaggi accordati sul piano fiscale e, dall’altra avvalendosi di
forme societarie specifiche, giuridicamente riconosciute all’interno del Paese e, per il tramite delle stesse quivi insediarsi, concretizzando le proprie attese imprenditoriali, di sovente dirette all’ampliamento di new business.
All’uopo, occorre indicare succintamente quali sono le tipologie societarie presenti in Kazakistan, esponendo i vantaggi che le stesse offrono sapientemente agli imprenditori esteri per incentivare l’entrata di ingenti flussi di capitali nel predetto territorio e, destinare i medesimi alle altrettanto allettanti mire espansionistiche del Kazakistan da un punto di vista di ammodernamento, innovazione e crescita.
La normativa kazaka – disciplinata dal Codice Civile del 27 dicembre del 1994 e accostabile ai codici di matrice prettamente occidentale, in quanto flessibile – prevede tre principali veicoli societari che consentono agli imprenditori di costituire entità giuridiche dirette alla commercializzazione di beni e servizi nel comparto economico di interesse. In primis si annoverano le Limited Liability Companies– o altrimenti dette LLC – per le quali ai fini della costituzione si rende indispensabile stanziare un capitale sociale minimo, determinato in un importo pari ad 1.154 dollari (corrispondenti a circa 408.746,812 Tenge, moneta interna); mentre per quanto attiene il regime inerente la responsabilità patrimoniale, gli assetti assembleari e di go-
vernance, la stessa presenta aspetti similari a quelli tipici delle nostrane società a responsabilità limitata.
Di contro, assimilabile alla nostra società per azione sono le Joint Stock Companies – o JSC – che richiedono ai fini costitutivi l’immissione di un capitale sociale minimo pari a circa 577.00 dollari (ovvero 197.289.405,57 Tenge, moneta locale) che deve essere tassativamente conferito entro e non oltre 30 giorni dalla data di registrazione dell’organismo societario.
Altra e diversa tipologia societaria è costituita dall’Additional Liability Company – il cui acronimo è ALC – la quale si individua come un veicolo societario con maggiore ingerenza dei soci nell’assetto societario, connessa peraltro all’ampliamento del regime di responsabilità gravante su questi ultimi.
Infatti, per il tramite delle ALC i soci che hanno contribuito alla costituzione dell’organo societario in discorso non soltanto si configurano quali responsabili delle obbligazioni sociali con il conferimento diretto del capitale sociale, ma a fortiori, nel caso di oggettiva insufficienza e capienza del capitale conferito in sede di costituzione dell’ente societario, i soci rispondono altresì con il proprio patrimonio personale, seppur non in maniera illimitata, essendo tale esposizione patrimoniale circoscritta al quantum del capitale conferito da ciascun socio in misura proporzionale. Piuttosto frequenti in Kazakistan è la costituzione di Joint Venture, tipicamente costituite nella forma delle LLC ( nostrana s.r.l.) e, precipuamente dirette alla realizzazione di un unico affare per la cui realizzazione è prevista la cooperazione di una pluralità di società e/o persone fisiche straniere e locali. Parimenti diffusa è un’ulteriore forma di attività di impresa collaborativa tra persone giuridiche, il Consorzio di Imprese, che si fonda principalmente su una peculiare modalità di partnership basata su un contratto di reciproca collaborazione con relativa divisione degli utili ottenuti. A seguito della nascita di un ente societario, l’imprenditore al fine di far ingresso attivamente nel mercato di riferimento, non può che porre in essere dei rapporti di natura giuridico – commerciale per il tramite di diverse forme di contrattazione e negoziazione, fra cui non si può prescindere dal menzionare il Contratto di Agenzia e di Franchising, ravvisandosi i medesimi come validi e specifici strumenti negoziali per espletare nuove attività di business, soprattutto all’interno di un Paese straniero. In Kazakistan non è possibile rinvenire una regolamentazione esaustiva in ordine al contratto di agenzia, essendo lo stesso definito da un esiguo numero di norme e, in ispecie, si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art.166 c.c. kazako e agli artt. 846 e ss. del codice commerciale kazako che chiariscono la disciplina in discorso. La prima peculiarità che spicca in materia è la possibilità, accordata da parte della disciplina del Kazakistan, di attribuire la qualifica giuridica di agente non soltanto alle persone fisiche ma, addirittura alle persone giuridiche, in un’ottica altamente innovativa. Seppure le caratteristiche principali della fattispecie – e, segnatamente la stabilità del rapporto tra agente e preponente, la portata del potere di rappresentanza, il diritto a provvigione ed indennità – siano egualmente riconosciute dal nostro ordinamento, si registrano in ogni caso talune differenze come ad esempio la possibilità di porre in essere un rapporto di rappresentanza plurima, accordando all’agente la possibilità di operare contemporaneamente per due o più preponenti senza che la circostanza crei conflitti di alcun genere. Gli unici vincoli connessi all’instaurazione di un contratto siffatto risiedono nell’esigenza che sia il preponente che l’agente devono avere la qualifica di imprenditori e, che l’agente sia iscritto presso il Registri di Commercio, altrimenti si rischia la comminazione di una pena pecuniaria. Nel caso poi operi un agente straniero, il medesimo avrà bisogno di un valido e regolare permesso di lavoro per poter operare in regime di agenzia. Oltre i summenzionati vincoli però, il rapporto è internamente lasciato all’autonomia negoziale delle parti, non essendo richiesta una specifica forma scritta per poter validamente operare e collaborare, né alcun obbligo tassativo inerente la registrazione del contratto e/o l’iscrizione ad albi professionali o, in alternativa, l’ottenimento di una licenza per gli agenti. Il contratto di franchising e di concessione di vendita a partire dal 2015 gode di un regime normativo peculiare e considerevolmente agevolato. A differenza dei contratti di agenzia, il franchisee e il concessionario agiscono in nome proprio e, come accade di sovente nella prassi, anche per proprio conto dal momento che il franchisee soggiace ad un unico vincolo: quello inerente il particolare modello di punto vendita adottato e sviluppato dal preponente, al quale deve versare un corrispettivo a titolo di trasmissione del know-how. È intuitivo che tali attività si esauriscono tutte in un’unica – ancorchè preliminare – fase del rapporto contrattuale instaurato. Ai fini del valido espletamento dell’attività è necessaria la registrazione del contratto di franchising contenente la licenza di marchio rilasciata dal Comitato di Proprietà Intellettuale, in difetto il mancato adempimento potrebbe comportare l’inefficacia del contratto, compromettendo altresì la possibilità di eseguire pagamenti e beneficiare delle relative agevolazioni fiscali. Oltre alla possibilità di costituire veicoli societari nonché concludere pattuizione contrattuali e negoziali volte ad operare attivamente nel territorio straniero e, tendere all’espansione commerciale ed imprenditoriale auspicata dall’investitore estero, lo stesso può avvalersi altresì di ulteriori strumenti, egualmente validi ed importati, di penetrazione del territorio. In ispecie, le imprese straniere possono operare in Kazakistan per il tramite di uffici di rappresentanza, filiali e/o strutture organizzative a carattere temporaneo o permanente. In particolare l’ufficio di rappresentanza, per quanto non considerato un’impresa a carattere permanente perché non svolge attività lucrative dirette e, pertanto non è soggetto all’imposta sui redditi; può comunque considerarsi un efficiente tramite tra il Paese d’origine – da cui l’imprenditore proviene – e il Kazakistan, ove l’ufficio è insediato. Diversamente, la filiale è una struttura organizzativa a carattere permanente dotata di personalità giuridica che può esercitare in tutto o in parte le funzioni della società madre, generando così redditi derivanti dall’attività d’impresa e, pertanto soggette a tassazione. In questi termini occorre specificare che, deve intendersi quale struttura organizzativa a carattere permanente un luogo fisso di attività, un sito produttivo, di controllo, supervisione e raccolta delle attività di impresa, installazioni o impianti utilizzati per la ricerca di risorse naturali, minerarie o piattaforme di per-
fezionamento; quindi sono organizzazioni che si configurano nel senso di prolungamento dell’attività di gestione e controllo aziendale. Naturalmente, spetterà all’imprenditore individuare, dietro eventuale consulenza in materia, lo strumento di penetrazione maggiormente rispondente alle proprie mire ed attese imprenditoriali sul mercato kazaco. Nell’illustrare il panorama regolamentare presente in Kazakistan, non si può prescindere da un accenno agli aspetti internazionali in materia. Segnatamente, il Kazakistan non è annoverato fra i Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna dell’11 aprile del 1980 in tema di vendita internazionale di merci che ponendo delle norme comune efficaci nei Paesi ad essa aderenti agevola il commercio internazionale di beni regolando i contratti di vendita tra Paesi esteri; mentre per quanto concerne il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali internazionali – atti a dirimente eventuali controversie commerciali nascenti tra operatori del mercato – il Kazakistan aderisce alla Convenzione di New Y ork del 1958 nonché alla Convenzione di Ginevra del 1962, tese a garantire ai Paesi ad esse aderenti la circolazione internazionale dei lodi arbitrali, in quanto frutto dell’autonomia contrattuale, tenuto conto peraltro delle specificità dell’ambiente commerciale internazionale e, tale deve intendersi un innegabile punto di forza del Paese in pieno favore dell’imprenditore.
Il Kazakistan peraltro è membro della WIPO – World Intellectual Property Organization – che accorda la possibilità di tutela dei marchi e brevetti concordemente ai medesimi diritti riconosciuti ai cittadini kazaki.
La tutela dei marchi è altresì presidiata anche dalla Convenzione di Madrid che accorda ai Paesi aderenti la possibilità di estendere la protezione dei marchi mediante il semplice deposito di una domanda a ciò finalizzata, presso l’Ufficio competente. In particolare, viene riconosciuta la retroattività della data di deposito per cui, se la registrazione avviene in un Paese estero, aderente alla Convezione in discorso, e nei successivi sei mesi viene inoltrata la domanda di registrazione, la data di deposito è retrodatata al momento della registrazione nazionale, garantendo una più efficace e penetrante forma di tutela.
La pluralità degli strumenti giuridico-societari e negoziali ivi trattata, dimostra in concreto le effettive possibilità di investimento offerte dal Paese, per il tramite delle quali l’investitore estero può attuare il proprio progetto imprenditoriale, al presidio del quale intervengono normative domestiche, estere e convenzioni internazionali a suo esclusivo ed indiscutibile favore.
Fonte: Studio Legale Iannantuoni- Cerruti&Associati
Avv. Luciano Iannantuoni