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Oman: contesto economico-giuridico

Il sultanato dell’Oman è uno Stato situato nella porzione sud-orientale della Penisola arabica, in
una posizione geopolitica strategica, ergendosi a corridoio di primaria importanza per le rotte
commerciali che interessano i paesi affacciati sul Golfo Persico.
Dal 1970 l’Oman è retto dal sultano Quaboos Bin Said Al-Said, monarca assoluto di un Paese

riconosciuto quale importante membro del Gulf Cooperation Council (GCC), composto da Bah-
rein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, tra i quali vige dal 1981 una Free Trade

Area di libero scambio.

La stabilità del sultanato, dovuta ad un governo quasi cinquantennale, ha reso possibile la fiori-
tura di un ambiente florido economicamente, facendolo divenire una delle maggiori potenze tra i

Paesi del Golfo.
Il sistema giudiziario del Paese è tradizionalmente basato sulla legge islamica – la Shaaria – che
ha comunque subito un processo di modernizzazione a partire dagli anni Ottanta. Le relazioni
commerciali sono prevalentemente disciplinate da un sistema di tipo “common law”, laddove,
invece la Shariaa concerne in via predominante il diritto privato, le dispute familiari e la materia
successoria.

Non sono ammessi partiti politici, tuttavia si possono ravvisare alcuni fattori caratterizzanti la for-
ma di governo della monarchia costituzionale, in quanto, nel 1996, il sovrano ha promulgato lo

Statuto Base dello Stato, ossia una sorta di carta fondamentale che regge tutta la legislazione
del Paese.
L’economia del Oman, come gli altri stati del Golfo, è basata prevalentemente sulla produzione
di idrocarburi – in particolare il petrolio, da cui deriva circa il 50% del PIL nazionale.
Negli ultimi anni, il Paese ha iniziato a sviluppare anche il settore del gas naturale, grazie alla
scoperta di nuovi giacimenti e grazie al supporto di imprese straniere. Recentemente nel paese

si stanno sviluppando tecnologie per l’estrazione del gas naturale liquefatto (LNG), la cui produ-
zione attualmente si attesta intorno ai 25 miliardi di metri cubi all’anno, di cui la metà viene utiliz-
zata per soddisfare bisogni interni al Paese – anche per la produzione di energia elettrica e per

la desalinizzazione dell’acqua – mentre la parte restante viene esportata verso i Paesi asiatici.
A partire dalla metà degli anni novanta, a seguito dell’introduzione di un ambizioso progetto di

diversificazione economica, noto come “Vision 2020”, l’Oman si è posto l’obiettivo di incrementa-
re le quote dei fattori produttivi diversi dalle attività petrolifere.

Secondo il World Economic Outlook di fine 2018 redatto da parte del Fondo Monetario Interna-
zionale, l’economia ha registrato un’espansione del PIL reale pari all’1,9 per cento nel 2018, no-
nostante il significativo deterioramento del settore degli idrocarburi a causa del crollo del prezzo

del petrolio.
Nei prossimi anni ci si aspetta un consolidamento di tale processo espansivo, non solo grazie
all’incremento della produzione di gas naturale dei giacimenti del Khazzan, ma anche per merito

del nuovo programma ventennale di pianificazione socio-economica denominato “Vision 2040”,
varato lo scorso anno dal governo. Il nuovo programma – come il precedente – si pone l’obiettivo

di diversificare l’economia del Paese al fine di ridurre la quota di PIL direttamente connessa all’e-
strazione e alla vendita di idrocarburi. Tra i principali settori-target di tale processo, si richiamano

quello manifatturiero, l’informatica, le telecomunicazioni, il turismo, la sanità, la pesca e l’istruzio-
ne superiore; tra i progetti in corso di realizzazione si richiamano la raffineria ed il collegato com-
plesso petrolchimico di Duqm, area costiera centrale in cui è stata progettata l’espansione del di-
stretto manifatturiero e delle strutture turistiche.

PANORAMICA DELLA NORMATIVA COMMERCIALE E SOCIETARIA OMANITA
Nella prospettiva dell’investitore straniero, persona fisica o giuridica, che si accinge a sviluppare
relazioni commerciali con l’Oman, le principali disposizioni normative da approfondire consistono
nelle seguenti:

x Foreign Capital Investment Law (FCIL) – delinea le principali regole che disciplinano gli in-
vestimenti stranieri nell’Oman;

x Commercial Companies Law (CCL) – statuisce le precipue strutture aziendali che possono

essere autorizzate a svolgere attività economiche in Oman e qual è il framework in cui pos-
sono operare;

x Civil Transactions Law (Codice Civile) – adottata nel 2013, si tratta di una legge fondamen-
tale che regola tutte le transazioni civili e commerciali in Oman;

x Normativa Laburistica – regola sia le condizioni e i presupposti di impiego del personale
omanita, che quelle del personale straniero;
x Income Tax Law (ITL) – stabilisce i regimi impositivi delle imprese in Oman.
Degno di nota è il varo, il 13 febbraio 2019, della nuova legislazione sulle società commerciali
(Commercial Companies Law) entrata in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione, nella prima
metà dell’aprile 2019.
Le principali caratteristiche della nuova legge consistono nella predisposizione di una disciplina
concernente il mercato dei capitali omanita, prevedendo, la costruzione di un robusto mercato
basato su un alto livello di affidabilità, modernità legislativa e tecnologica.
In base alla nuova legge, inoltre, una holding dovrà necessariamente avere la forma di società
per azioni – a differenza di quanto avveniva in passato laddove la holding poteva assumere anche

la forma di società a responsabilità limitata. La nuova legge, infine, garantisce una più snella pro-
cedura per la costituzione delle società di capitali riducendone i termini richiesti a tal fine.

Premessa fondamentale per intraprendere un’attività di impresa in Oman è l’ottenimento di una
licenza dal Ministero del Commercio e dell’industria, rilasciata esclusivamente laddove siano
adottati gli strumenti societari previsti dalla normativa omanita.
A tal fine, i veicoli di penetrazione territoriale per una impresa straniera sono principalmente due,
distinti in base alla scelta commerciale di svolgere una attività mediante una presenza diretta o
indiretta nel Paese.
Nel secondo caso le attività commerciali possono essere sviluppate mediante accordi di agenzia,
distribuzione o franchising.

Nell’eventualità invece di optare per una presenza attiva in loco, i principali strumenti giuridici so-
cietari previsti dalla nuova normativa, sono:

x Società a responsabilità limitata (LLC): sia gli investitori locali e che i soggetti stranieri scel-
gono generalmente di costituire una società a responsabilità limitata (LLC) allo scopo di

condurre le proprie attività commerciali in Oman. Le LLC hanno una serie di vantaggi: ri-
chiedono un solo socio – almeno due partecipanti prima della recente riforma societaria;

forniscono una responsabilità limitata ai partecipanti che ne rispondono esclusivamente per

il capitale sociale; sono meno regolamentate rispetto alle società per azioni; e sono sogget-
te ad un requisito contenuto di capitale minimo (OMR 150.000 – circa 345.000 euro – per

LLC con investimenti esteri e OMR 20.000 – circa 46.000 euro – per LLC con proprietà al
100% di soggetti omaniti).

x Società Per Azioni (JSC): gli investitori possono anche prendere in considerazione l’incor-
porazione di società per azioni chiuse (SAOC) o pubbliche (SAOG). Le JSC devono avere

un minimo di tre azionisti e avere un requisito patrimoniale minimo più elevato rispetto alle
LLC (OMR 500.000 – circa 1,15 milioni di euro – per SAOC e OMR 2M per SAOG). Le JSC
possono avere diverse classi di azioni. L’istituzione di una JSC può essere richiesta per
operare in determinati settori, quali banche, fondi di investimento e compagnie assicurative.
x La azioni delle SAOG sono scambiate attraverso il mercato dei titoli mobiliari di Mascate, la
capitale dello Stato omanita.
Secondo la FCIL (legge sui capitali esteri), gli investitori stranieri possono detenere fino al 70%

delle azioni in una LLC o JSC, tuttavia in alcuni casi particolari, può essere concessa dal Ministe-
ro del Commercio e dell’Industria l’autorizzazione a detenere il 100% del capitale di una società

omanita sul presupposto che questa abbia a) un capitale superiore ai 500.000 OMR e b) l’attività
economica svolta sia di interesse pubblico.

Ulteriori sviluppi sono stati perseguiti mediante l’istituzione in Oman di una zona economica spe-
ciale e tre zone franche. Ogni zona franca è stabilita da una legge speciale che prescrive le attivi-
tà consentite e i benefici concessi.

Sebbene vi siano alcune differenze, nelle tre zone franche è consentito generalmente la detenzio-
ne del 100% delle aziende da parte di persone giuridiche o fisiche straniere, vi sono minori requi-
siti di Omanizzazione, nessun requisito minimo di investimento di capitale, le importazioni e le

esportazioni sono esenti da dazi e, infine, non ci è alcuna restrizione sul rimpatrio di capitali, pro-
fitti o investimenti.

La politica di Omanizzazione è attivamente applicata dal Ministero del Lavoro.

Principio guida è rappresentato dal fatto che i datori di lavoro devono sempre cercare di assume-
re cittadini omaniti. Il rapporto di dipendenti Omaniti/Stranieri è individuato per ogni settore. Il rap-
porto è determinato dal Ministero del Lavoro e dipende in gran parte dalla disponibilità di capitale

umano qualificato di cittadinanza omanita.
Gli investitori che propongono progetti, in particolare nel settore petrolifero e del gas, sono tenuti

a presentare annualmente dei piani per favorire l’Omanizzazione del Paese al Ministero del Lavo-
ro.

Un altro aspetto fondamentale del quadro giuridico che l’investitore estero si può trovare a fron-
teggiare, concerne la risoluzione delle dispute commerciali.

In particolare, la maggior parte delle controversie civili e commerciali in Oman sono risolte dai
tribunali locali. Il sistema giudiziario opera sotto la gerarchia convenzionale dei tribunali di primo
grado, delle corti d’appello e della Corte Suprema, ad eccezione delle controversie in particolari
materie risolte da organi conciliativi specializzati, come ad esempio accade per le controversie in

materia laburistica, laddove viene richiesto di esperire determinati procedimenti conciliativi di ri-
soluzione delle controversie, da tenersi presso il Ministero del Lavoro prima di adire il sistema

giudiziario.

A questo riguardo, occorre che l’investitore straniero sia consapevole che tutti i procedimenti giu-
diziari sono tenuti in arabo, lingua ufficiale del Paese.

Tuttavia, le parti, di comune accordo, hanno la facoltà di optare per mezzi di risoluzione delle

controversie extra-giudiziarie, quali ad esempio gli arbitrati richiedendo espressamente che sia-
no condotti in lingua inglese.

Avv. Iannantuoni