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OMAN: PARTE 2 TRATTATI INTERNAZIONALI A CUI ADERISCE L’OMAN E I RAPPORTI BILATERALI CON L’ITALIA

Come ampiamente argomentato nella prima parte del presente approfondimento sull’Oman, la

finalità principe del Sultanato negli ultimi anni, è stata quella di perseguire un’emancipazione del-
la propria economia dalla dipendenza dal petrolio. Con questo obiettivo a mente si può riassu-
mere la politica estera Omanita, caratterizzata dalla scelta di partecipare a pieno titolo alla gran-
de stagione del bilateralismo e multilateralismo che definisce l’attuale momento storico.

In virtù di tale sua politica, il piccolo sultanato è divenuto un importante alleato delle potenze oc-
cidentali, in particolare degli Stati Uniti con i quali, dopo diversi anni di trattative, il 1 gennaio

2009 è entrato in vigore un importante accordo di libero scambio. Tale accordo, concepito per
offrire una serie di vantaggi alle società sia dell’Oman che degli Stati Uniti, ha favorito l’interesse,
nel faraonico piano di ammodernamento infrastrutturale del Paese, in ottica di diversificazione
economica, da parte di compagnie statunitensi che hanno convogliato nel Sultanato un rilevante
numero di investimenti diretti esteri.
Viceversa, per quanto concerne l’adesione ai principali trattati internazionali, c’è da menzionare

la partecipazione dell’Oman alla Convenzione di New York del 1958, volta a garantire la circola-
zione – anche nel peculiare contesto internazionale – dei lodi arbitrali, in quanto frutto dell’auto-
nomia negoziale delle parti. L’arbitrato internazionale rappresenta un metodo alternativo di riso-
luzione delle controversie nascenti fra imprese di diversa nazionalità ed operanti in sistemi eco-
nomici disomogenei. L’arbitrato è uno strumento attraverso il quale si perviene alla composizio-
ne di una controversia privatamente, nel rispetto dei canoni di neutralità ed imparzialità degli ar-
bitri chiamati a decidere la questione. La risoluzione delle controversie mediante questo procedi-
mento, sebbene oneroso in termini economici, assicura non solo una rapida definizione della lite,

mediante l’ausilio di professionisti e tecnici altamente specializzati, dunque qualitativamente
competenti, ma anche la riservatezza delle questioni tratte.
L’Oman è inoltre membro attivo della World Trade Organization – Organizzazione Mondiale del

Commercio che nel 1995 ha sostituito il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) – co-
stituita con l’obiettivo di agevolare l’attuazione e la gestione degli accordi multilaterali in campo

commerciale, fornire un foro negoziale per la discussione e amministrare la soluzione delle con-
troversie. Oltre alle tematiche più strettamente legate al commercio di beni e servizi, il WTO è un

foro negoziale internazionale di rilievo anche per quanto concerne le tematiche ambientali, i dirit-
ti dei lavoratori, i diritti culturali e, più in generale, le cosiddette ‘non trade issues’ che in vario

modo sono collegate al commercio di beni o servizi.
Il Sultanato dell’Oman ha inoltre aderito alla World IP Organization – Organizzazione Mondiale

per la Proprietà intellettuale, agenzia appartenente all’ONU costituita nel 1967 – volta ad incenti-
vare la tutela e la salvaguardia della proprietà intellettuale. Questa adesione ha permesso alle

società intenzionate ad investire in Oman a sentirsi maggiormente tutelate secondo un contesto
normativo che fornisce una spiccata protezione dei loro prodotti, servizi e tecnologie da ogni
eventuale uso illegittimo e distorto perpetrato da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Il fine di impedire, per il tramite di un corpus normativo più garantista e penetrante, qualsiasi vio-
lazione in materia di proprietà intellettuale, apprestando una solida tutela del know how, è stato

perseguito mediante la predisposizione di Organismi nazionali, dotati di specifiche competenze

con autonomia organizzativa, volti a vigilare sul legittimo sfruttamento di prodotti e servizi a livel-
lo provinciale, distrettuale e ministeriale. Tale circostanza è indubbiamente un incentivo per po-
tenziali investitori stranieri, nell’ottica di sviluppo del proprio business, a servirsi del proprio know

how imprenditoriale ancorando la sua tutela a garanzie di portata esemplare.
Da segnalare inoltre, l’importante legge a tutela della proprietà intellettuale “Industrial Property
Rights Law” promulgata nel 2008 mediante il Royal Decree No. 67/2008.
Una nota dolente concerne la non adesione dell’Oman alla Convenzione di Vienna siglata l’11

aprile 1980 in materia di vendita internazionale di merci, nata con l’intento di porre in essere un’u-
niforme regolamentazione legale nell’ambito della comunità internazionale fra Stati con diverse

normative ed ordinamenti giuridici.
Da segnalare inoltre, la non adesione dell’Oman al Protocollo di Madrid, Trattato amministrato

dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), sotto-
scritto da paesi di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il Giap-
pone, l’Australia, la Cina, la Russia, nonché, dall’ottobre 2004, dall’Unione Europea in quanto tale.

Il Protocollo di Madrid dà ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione degli stessi in
molti paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l’ufficio nazionale o
regionale competente in materia di marchi.

Per quanto concerne i rapporti con il nostro Paese, si può saldamente affermare un quadro positi-
vo delle relazioni bilaterali, certamente destinate ad ampliarsi e a maturare.

Nello specifico, l’Italia ha stipulato, con l’Oman nel gennaio 1995, un accordo bilaterale di promo-
zione e protezione degli investimenti, convenzione ratificata il 3 febbraio 1997 ed entrata in vigore

il 29 aprile 1997.
Secondo tale accordo, entrambi i Governi si impegnano ad adoperarsi affinché venga creato un
ecosistema favorevole agli scambi ed agli investimenti con misure amministrative promozionali e

funzionali alla creazione di un clima di fiducia, fondamentale allo sviluppo della cooperazione eco-
nomica bilaterale.

Segnatamente, lo scopo precipuo della convenzione è costituito dal riconoscimento del tratta-
mento della nazione favorita. Secondo tale principio, gli Stati contraenti si impegnano ad accorda-
re agli investimenti e ai relativi proventi dell’altra parte contraente un trattamento non meno favo-
revole di quelli già stabiliti in accordi commerciali con altri Paesi Terzi.

Lo stesso principio trova applicazione in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, ac-
quisizione o cessione di investimenti, o di qualsiasi altra attività connessa.

Inoltre, la Convenzione:
a) Garantisce gli operatori economici dei due Paesi contro eventuali provvedimenti penalizzanti,
sancendo il principio di non discriminazione;
b) Riconosce il diritto al risarcimento in caso di danni conseguenti a disordini o a provvedimenti di
nazionalizzazione o esproprio;
c) Stabilisce il principio di libertà di rimpatrio di capitali e redditi;
d) Stabilisce il principio del diritto di surroga;
e) Individua i criteri guida per facilitare la ricomposizione delle controversie tra gli Stati.
Da ultimo, si segnala, al fine di evitare le doppie imposizioni l’introduzione in Italia della
L.11.03.2002, n.50, di ratifica del trattato siglato tra il Governo Italiano e il Sultanato del Oman a
Mascate nel 1998. Tale Convenzione si inserisce in un quadro di trattati internazionali mediante i
quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le

doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.
Oltre ad evitare le doppie imposizioni, la convenzione di specie ha anche lo scopo di prevenire
l’evasione e l’elusione fiscale statuendo alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa
ispirandosi, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.
QUADRO FISCALE OMANITA

La normativa fiscale Omanita è particolarmente vantaggiosa. Il reddito personale non è attual-
mente soggetto a imposte, di conseguenza, non vi è alcun obbligo per le persone fisiche di pre-
sentare dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, i lavoratori dipendenti, che prestano i loro servizi nel

settore privato, necessitano di essere assicurati presso la “Public Authority for Social Insurance
(PASI)” per eventuali infortuni, malattie professionali ovvero servizi previdenziali.
I soggetti non-omaniti, cittadini di uno degli stati facenti parte del GCC (Gulf Cooperation Council)
e che svolgono un’attività lavorativa in Oman, sono anch’essi vincolati ad assicurarsi presso la
PASI, secondo le aliquote previste nella loro regione d’origine, con eventuali integrazioni dovute,
qualora la legislazione d’origine consenta benefici maggiori rispetto alla normativa omanita.
L’imposizione fiscale delle LLC Omanite si basa sui ricavi conseguiti world-wide, consentendo,
inoltre, la possibilità di ottenere crediti d’imposta per alcune delle tasse già versate all’estero.
Il concetto di residenza fiscale ai fini della tassazione delle società non è previsto in Oman. La
relativa determinazione si basa esclusivamente sul concetto di stabile organizzazione, definita
quale “sede o un centro di affari non temporaneo attraverso il quale un’impresa commerciale
estera esercita la propria attività economica, producendo reddito nel territorio Omanita”. Mediante
tale definizione si giunge a tassare una società straniera con una stabile organizzazione in Oman
esclusivamente sul reddito prodotto in questo territorio.
La definizione di una stabile organizzazione include: luoghi di vendita; luoghi di gestione; filiali;

uffici; fabbriche; workshops; miniere, cave e cantieri; luoghi di costruzione o progetti di montag-
gio.

La definizione di stabile organizzazione comprende anche lo svolgimento di attività in Oman diret-
tamente o tramite un agente dipendente. Una soglia di 90 giorni in un periodo di 12 mesi si appli-
ca alle società straniere che forniscono servizi di consulenza o altri servizi in Oman, direttamente

o tramite dipendenti o altri designati per eseguire i servizi.

Attualmente, il principale onere fiscale per le imprese in Oman concerne l’imposta sul reddito del-
le società, applicato secondo un’aliquota del 15% su tutti gli utili imponibili (un tasso provvisorio

speciale del 55% si applica ai redditi derivanti dalla vendita di petrolio).

Al momento non è prevista alcuna imposta sul valore aggiunto, tuttavia occorre segnalare le re-
centi pressioni all’introduzione di imposta ad hoc da parte dell’FMI.

Anche in Oman devono essere rispettati gli International Financial Reporting Standards (IFRS)
nella redazione dei rendiconti finanziari. Il primo periodo contabile di un’entità inizia alla data della
sua registrazione e può coprire qualsiasi periodo di tempo fino a 18 mesi, dopodiché deve essere
scelto un periodo fisso di 12 mesi. Qualsiasi modifica al periodo contabile di azienda necessita

l’approvazione preventiva del Segretario Generale per le imposte presso il Ministero delle finanze.
A meno che un’entità non abbia ottenuto l’autorizzazione preventiva del Ministero delle Finanze
per registrare in una valuta diversa, le registrazioni contabili devono essere redatte in OMR.

È prassi che la documentazione contabile sia registrata in inglese senza la necessita di una tra-
duzione in arabo, sebbene, sia richiesta la loro conservazione per un periodo minimo di dieci an-
ni.

PERCHE’ INVESTIRE IN OMAN
Grazie alle notevoli esportazioni di idrocarburi, come già sottolineato, l’Oman mostra strutturali
avanzi di bilancia commerciale che, tuttavia, hanno subito un consistente ridimensionamento a
partire dal crollo delle quotazioni petrolifere nel 2014.
Per quanto riguarda il nostro Paese, la bilancia commerciale tra Roma e Muscat pende a nostro
favore, con circa 800 milioni di euro di export messi a segno nel 2016, il 32% in più rispetto allo
stesso periodo del 2015 a fronte di un import pari a 50 milioni di Euro.
Nel 2017, tuttavia, si è registrata una lieve flessione rispetto al massimo storico toccato nel 2016.

Nel 2018, per quanto concerne le esportazioni italiane in Oman i settori in cui si registra una mag-
giore crescita riguardano: a+) il settore degli strumenti di precisione e di misurazione e controllo

(+127,6%); b) il settore dei macchinari per impieghi generali (+ 35%); c) il settore dei motori e ge-
neratori elettrici (+18,9 %); d) il settore delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli; e) il

settore dei mobili; f) infine, molto consistenti si sono rivelate le vendite per quanto riguarda la ca-
tegoria dei generatori di vapore.

In definitiva, l’Oman è una nazione giovane, dinamica e, soprattutto, improntata a programmi di
sviluppo teso ad una visione moderna dell’economia e dei servizi, che offre una qualità di vita
molto elevata anche rispetto agli altri Paesi del Golfo. Il costo della vita, essendo più basso di

quello delle altre nazioni del Golfo, unito alla combinazione di accesso al mercato e diversità eco-
nomica fornisce ottime risorse alle società che hanno bisogno di crescere e svilupparsi.

Come abbiamo visto, oltre alla presenza delle zone franche che offrono importanti agevolazioni
alle imprese straniere, per quanto concerne l’aspetto impositivo conviene investire in Oman in

ragione della normativa fiscale particolarmente vantaggiosa, la quale, tra l’altro, prevede un’impo-
sizione al 15% sugli utili, non vi è un’imposta sul reddito delle persone fisiche né vi è alcuna impo-
sta sulle vendite ovvero imposta sul valore aggiunto.

Per concludere, la politica di economia di mercato aperta è basata sulla libera concorrenza, il set-
tore privato viene incoraggiato e facilitato a svolgere un ruolo di primo piano, creando un singola-
re humus di crescita e sviluppo economico in grado di attrarre capitali stranieri in una regione po-
sta geograficamente al centro degli scambi commerciali globali.

Avv. Prof. Luciano Iannantuoni
Studio Legale Iannantuoni Cerruti & Associati