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(segue) RUSSIA: PENETRAZIONE DEL MERCATO

(segue) RUSSIA: PENETRAZIONE DEL MERCATO: NORMATI- VA LABURISTA, ACCESSO AL CREDITO E CONVENZIONI IN- TERNAZIONALI

In seguito all’introduzione presentata nel precedente articolo, si passa ora all’analisi di altri aspetti

da valutare nell’ottica di scelte di delocalizzazione della propria attività, in termini di costi (e disci-
plina della forza lavoro), di agevolazioni (e finanziamenti) e, infine, di trattati e convenzioni inter-
nazionali ratificate dalla Federazione.

Dal punto di vista della disciplina laburista, l’assetto normativo è impostato sulla previsione di al-
cune garanzie minime per i lavoratori. Tra queste si richiamano: orario settimanale massimo di 40

ore, possibilità di lavoro straordinario entro un massimo di 120 ore l’anno, divieto di assegnazione
del lavoratore a funzioni diverse da quelle stabilite nel contratto di lavoro, godimento delle dodici

festività nazionali pagate, ferie annuali di almeno 28 giorni di calendario, diritto all’indennità di ma-
lattia (in base alla retribuzione del lavoratore, compresa tra il 60% e il 100% anche a seconda

dell’anzianità).
Il livello medio degli stipendi registrato nel 2018 nella Federazione Russa è di circa 43.000 rubli
mensili, equivalenti a circa 600 euro, che incrementa lievemente nel settore manifatturiero.
L’andamento registrato a partire dagli anni ’90 era evidentemente in crescita, sebbene negli ultimi
anni la dinamica salariale sia stata connotata da picchi di crescita e di calo, ma comunque nel
segno complessivo dell’incremento, con un passaggio da circa 30.000 rubli nel 2014 agli attuali
43.000.
In base alla normativa sul lavoro della Federazione Russa lo stipendio viene pagato in rubli due
volte al mese (in caso di ritardo nel pagamento l’impiegato ha diritto a sospendere il lavoro).

Il 24% della popolazione possiede un diploma universitario. Nonostante la crisi economica, i lavo-
ratori qualificati sono ampiamente richiesti. Sebbene i datori di lavoro tentino di offrire remunera-
zioni minori, basandosi sull’errata convinzione che in tempi di crisi sia possibile pagare meno ot-
tenendo lo stesso apporto lavorativo, i lavoratori qualificati richiedono aumenti salariali. In partico-
lare, si segnalano le seguenti caratteristiche del mercato del lavoro: elevato numero di posizioni

aperte, carenza di personale nei settori agricolo, edilizio, industriale, chimico e logistica; sopravvi-
venza di professioni a basso valore aggiunto.

I lavoratori russi non hanno una forte tradizione sindacale e preferiscono cambiare datore di lavo-
ro piuttosto

che avvalersi di organizzazioni per la difesa dei propri diritti sul lavoro; tuttavia sta aumentando la

loro esperienza nella difesa dei propri diritti in sede giurisdizionale. In Russia gli impiegati in me-
dia rimangono con lo stesso datore di lavoro meno tempo che in Europa. L’attuale sistema di

previdenza sociale russo si finanzia attraverso la contribuzione, versata in fondi speciali
che non fanno parte del bilancio dello Stato. Il sistema è articolato in tre principali fondi: Fondo
Pensioni, Fondo per l’Assicurazione Sociale, Fondo per l’Assicurazione Medica Obbligatoria.
Il sistema è disegnato per garantire previdenza e assistenza in relazione a: età, incidenti, malattie
professionali, necessità sanitarie, familiari e legate alla maternità, invalidità e disoccupazione.
Al datore di lavoro è richiesto il pagamento delle seguenti imposte: 1) Contribuzione per il Fondo

Pensioni (22% fino a 711 000 RUR – 9800 euro circa – 10% oltre i 711 000 RUR); 2) Contribuzio-
ne per l’Assicurazione Sociale (2.9% fino a 670 000 RUR – 9250 euro circa); 3) 0% (se il salario

supera i 670 000 rubli l’anno); 4) Contribuzione per l’Assicurazione Medica (5.1% sullo stipendio
lordo); 5) Assicurazione Infortuni (0,2%, dipende dal livello di rischio entro il quale ricade l’attività
svolta dal datore di lavoro).

Gravano invece sul dipendente la tassa sul reddito (13% per i residenti fiscali; 30% per i non resi-
denti fiscali). È da considerarsi categoria a parte il reddito dei lavoratori stranieri altamente qualifi-
cati, il quale non è soggetto a contribuzione.

Negli ultimi anni il sistema pensionistico russo è stato oggetto di numerose revisioni. Finanziato
attraverso la contribuzione, al momento il sistema si compone dei seguenti pilastri:
– pensioni di vecchiaia riconosciute a donne con almeno 55 anni di età e uomini con almeno 60

anni di età e 5 anni di lavoro (il requisito anagrafico può essere ridotto in relazione alle caratteri-
stiche del lavoro svolto, ovvero in relazione all’area geografica in cui questo è stato svolto); pen-
sioni di disabilità riconosciute a persone in possesso di invalidità e 1 anno di lavoro; pensioni rico-
nosciute agli eredi a carico del de cuius, non impiegati. Si evince che il costo del lavoratore, all’in-
terno della Federazione, è invero modesto.

Dal punto di vista dei finanziamenti, l’investitore italiano può avvalersi di istituti di credito presenti
sul territorio, i quali possono fornire altresì servizi di consulenza nell’elaborazione e nell’analisi di

studi relativi al Paese e al mercato (nonché di studi di fattibilità del progetto in una logica di identi-
ficazione di opportunità e di criticità). In alternativa agli istituti di credito italiani, lo straniero può

scegliere di farsi coadiuvare da parte del Fondo per lo Sviluppo dell’Industria o da parte di istituti

di credito russi. Per poter accedere al credito di questi ultimi, le condizioni appaiono imprescindi-
bili: è necessario avere localizzato – o avere intenzione di localizzare – parte della produzione in

Russia, avendo una struttura di costi in rubli e presentando livelli di fatturato che rendano sosteni-
bili i costi necessari per relazionarsi in maniera non episodica con il sistema bancario russo. Pe-
raltro, l’elevato tasso di rifinanziamento della Banca Centrale (11%), unito a significativi premi per

il rischio richiesti dal sistema portano i tassi praticati dalle banche russe su livelli spesso difficil-
mente sostenibili per un’azienda italiana. È necessario, pertanto, avere dimensione, fatturato e

capacità organizzative tali da potersi relazionare in condizioni di forza e poter spuntare condizioni
di tasso inferiori a quelle medie del mercato e bassi livelli di collateralizzazione dei prestiti.

Il Fondo russo per lo Sviluppo dell’Industria è stato istituito nel 2014 con l’obiettivo di modernizza-
re e innovare tecnologicamente l’industria, di incentivare la creazione di nuove realtà produttive e

di perseguire la sostituzione delle importazioni di prodotti stranieri con prodotti di origine russa ad
alto contenuto tecnologico. Il fondo, che fa capo al Ministero dell’Industria e del Commercio della

Federazione Russa, è in grado di offrire agli investitori locali che ne fanno richiesta (e che rispet-
tano tutti requisiti previsti) una serie di agevolazioni per progetti finalizzati alla creazione di stabili-
menti per la produzione di merci ad alto contenuto tecnologico, all’ammodernamento di stabili-
menti già esistenti, all’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale e alla creazione di poli indu-
striali in grado di implementare progetti di ricerca e sviluppo. Gli ambiti economici per i quali può

essere previsto l’intervento del Fondo sono potenzialmente tutti, esclusi il settore immobiliare e
quello relativo alla produzione di armamenti ed equipaggiamento destinato al settore militare. In
particolare, con riferimento alla realizzazione dei progetti industriali e tecnologici previsti, il Fondo
è in grado di fornire finanziamenti a un tasso di interesse calmierato intorno al 5% annuo (il 30%

del tasso di sconto attualmente applicato dalla Banca Centrale russa), per un massimo di 4-7 an-
ni e per un ammontare da 50 a 500 milioni di rubli, così stimolando l’afflusso di investimenti diretti

volti all’ammodernamento e all’attrazione e sviluppo di tecnologie e know-how.
La promozione degli investimenti, in Italia, avviene anche per il tramite di una normativa tesa a

promuovere l’export italiano verso la Russia nell’ottica di sviluppo del Made in Italy, nonché me-
diante la predisposizione di strumenti peculiari finalizzati ad incentivare il business attraverso pia-
ni di assicurazione ed agevolazione dei crediti promossi da enti assicurativi. Possono beneficiare

di suddetti strumenti le imprese esportatrici dei settori dell’industria, commercio e servizi di qual-
siasi dimensione.

Sono assicurabili i rischi connessi all’esportazione con particolare riferimento a:
• Le esportazioni di merci
• Le prestazioni di servizi, studi e progettazioni
• L’esecuzione di lavori all’estero e opere provvisionali ad essi inerenti
• I depositi all’estero per la vendita di prodotti nazionali
• La partecipazione a fiere e mostre all’estero
• I programmi di penetrazione commerciale
La domanda di copertura deve essere presentata entro 45 giorni dalla conclusione del contratto
per l’esportazione.
Generalmente, la percentuale massima assicurabile è pari al 90% per i crediti fornitori e del 95%
per i crediti finanziari e le operazioni triangolari.
• Crediti fornitori: derivano da dilazioni di pagamento concessi dall’operatore italiano a quello
estero
• Crediti finanziari (o Crediti acquirente): sono concessi, a medio o lungo termine, da Istituti
italiani a Stati o Banche centrali estere o ad altri enti pubblici e/o privati destinati al finanziamento
di esportazioni italiane;
• Operazioni triangolari: crediti concessi da istituti o banche estere a beneficiari di Paesi terzi

e destinati al pagamento di esportatori italiani. Si chiamano triangolari perché coinvolgono sog-
getti di tre diversi stati: l’esportatore italiano, l’importatore estero, il finanziatore estero.

Peraltro è possibile assicurare i rischi connessi all’esportazione mediante appositi strumenti tesi

a proteggere il fatturato dell’azienda dal rischio di mancato pagamento; ed in ispecie, predispo-
nendo dilazioni di pagamento da 1 a 24 mesi per i clienti; è previsto un meccanismo di conferma

da parte della banca delle lettere di pagamento emesse per le esportazioni così da assicurarsi
rispetto al rischio di insolvenza della banca estera emittente, ed infine, viene offerta la facoltà,
dietro accurata selezione dei clienti, di assicurare il fatturato dell’azienda.

L’Italia infatti promuove gli investimenti all’estero, attraverso fondi di origine europea, per il trami-
te di una serie di misure ed in particolare:

– agevolando i finanziamenti fino ad un massimo dell’85% dell’investimento;
– predisponendo piani di rientro in sei anni;
– per i primi due anni garantendo un preammortamento (pagamento dei soli interessi);
– fissando un interesse attuale inferiore all’ 0,10% annuo.
– Partecipazione di società finanziatrici, direttamente e/o attraverso la gestione del Fondo

Pubblico di Venture Capital, fino a un massimo del 49% del capitale sociale di una impresa loca-
le con l’obiettivo di affiancare l’azienda italiana nel processo di internazionalizzazione della pro-
pria attività. La partecipazione non potrà eccedere la quota di diretta partecipazione dell’azienda

italiana e avrà una durata massima di 8 anni.

– Finanziamenti bancari, anche a medio/lungo termine, assicurati per sostenere costi e inve-
stimenti dell’azienda per programmi connessi con i processi di internazionalizzazione e di investi-
menti all’estero.

– Finanziamenti agevolati per studi di pre-fattibilità, fattibilità oppure per lo svolgimento di
programmi di assistenza tecnica, collegati a investimenti da effettuare; il finanziamento, che può
coprire fino al 100% dell’importo delle spese concordate con la società finanziatrice, può essere
concesso, nei limiti consentiti dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis”, per un
importo comunque non superiore a:
• Euro 100.000 per studi collegati a investimenti commerciali
• Euro 200.00 per studi collegati a investimenti produttivi
• Euro 300.000 per programmi di assistenza tecnica

Dal punto di vista dei trattati internazionali cui la Federazione aderisce, si richiamano la Conven-
zione di Vienna, la Convenzione di New York, l’Organizzazione Mondiale del Commercio; mentre

con l’Italia sono stati ratificati, tra gli altri, l’Accordo sulla doppia imposizione l’Accordo per la pro-
tezione e promozione degli investimenti.

Convenzione di Vienna. La Federazione Russa rientra fra i Paesi aderenti alla Convenzione di
Vienna siglata l’11 aprile 1980 in materia di vendita internazionale di merci, nata con l’intento di
porre in essere un’uniforme regolamentazione legale nell’ambito della comunità internazionale fra
Stati con diverse normative ed ordinamenti giuridici. Pertanto, ferma la possibilità accordata alle
parti di convenire espressamente tutte le condizioni inerenti al contratto (che può essere altresì
sottoposto alla legislazione di altri Stati), verranno applicate le disposizioni della Convenzione.

Essa provvede a disciplinare pedissequamente la formazione del contratto di vendita, regolamen-
ta le obbligazioni fra le parti, i provvedimenti in caso di inadempimento contrattuale ed esecuzione

dello stesso.
Convenzione di New York. In tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali internazionali,

la Russia, alla stregua dell’Italia, ha aderito alla Convenzione di New York del 1958, volta a ga-
rantire la circolazione – anche nel peculiare contesto internazionale – dei lodi arbitrali, in quanto

frutto dell’autonomia negoziale delle parti. L’arbitrato internazionale infatti rappresenta un metodo

alternativo di risoluzione delle controversie internazionali nascenti fra imprese di diversa naziona-
lità ed investitori stranieri, talvolta su un territorio statuale terzo. Si tratta di uno strumento attra-
verso il quale si perviene alla composizione della lite in maniera privata, benché nel rispetto dei

canoni di neutralità ed imparzialità degli arbitri chiamati a decidere la questione. La risoluzione

delle controversie mediante il procedimento arbitrale, sebbene oneroso in termini pecuniari, assi-
cura una più rapida definizione – rispetto alla procedura ordinaria – della lite, mediante l’ausilio di

professionisti e tecnici altamente specializzati e dunque qualitativamente competenti per un’ade-
guata risoluzione della controversia.

WTO – Organizzazione Mondiale del Commercio. La Federazione Russa è membro della World
Trade Organization – Organizzazione Mondiale del Commercio che nel 1995 ha sostituito il GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) – costituita con l’obiettivo di agevolare l’attuazione e la

gestione degli accordi multilaterali in campo commerciale, fornire un foro negoziale per la discus-
sione e amministrare la soluzione delle controversie. Oltre alle tematiche più strettamente legate

al commercio di beni e servizi, il WTO è un foro negoziale internazionale di rilievo anche per
quanto concerne le tematiche ambientali, i diritti dei lavoratori, i diritti culturali e, più in generale, le
cosiddette ‘non trade issues’ che in vario modo sono collegate al commercio di beni o servizi.
WIPO – Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale – e Accordo di Madrid (EUIPO). La

Federazione Russa è parte della World IP Organization – Organizzazione Mondiale per la Pro-
prietà intellettuale, agenzia appartenente all’ONU costituita nel 1967 – volta ad incentivare la tute-
la e la salvaguardia della proprietà intellettuale.

Grazie a tale regolamentazione, le società intenzionate a investire in Russia sono tutelate da un
contesto che fornisce una spiccata e maggiore protezione dei propri prodotti, servizi e tecnologie
da ogni eventuale uso illegittimo e distorto perpetrato da parte di soggetti non autorizzati. Il fine di
impedire, per il tramite di un corpus normativo più garantista e penetrante, qualsiasi violazione in
materia, apprestando una tutela del know-how di rilievo, è stata maggiormente accentuata dalla

predisposizione di Organismi nazionali, dotati di specifiche competenze ed autonomi sistemi orga-
nizzativi che, vigilano sul legittimo sfruttamento di prodotti e servizi a livello provinciale, distrettua-
le e ministeriale. Il che è indubbiamente incentivante per potenziali investitori stranieri che, nell’ot-
tica di uno sviluppo del proprio business, sono indotti a servirsi del proprio know-how imprendito-
riale essendo il medesimo ancorato a garanzie di tutela esemplari.

La Federazione Russa ha altresì aderito al Protocollo di Madrid (EUIPO), trattato amministrato

dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), sot-
toscritto da paesi di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il

Giappone, l’Australia, la Cina, nonché, nell’ottobre 2004, l’Unione europea in quanto tale. Il Pro-
tocollo di Madrid dà ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione degli stessi in

molti paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l’ufficio nazionale o
regionale competente in materia di marchi.

In alternativa, la Russia permette la Registrazione presso l’Ufficio Russo per la Proprietà Intellet-
tuale (ROSPATENT), mediante la quale il marchio viene tutelato anche grazie all’ufficio naziona-
le.

Accordo sulla doppia imposizione. Il 9 aprile 1996 è stata firmata la Convenzione sulla doppia
imposizione, ratificata con la legge n. 370 del 9 ottobre 1997 da parte del Governo italiano, per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. In particolare, secondo tale con-
venzione, ad esempio, sono esenti da doppia imposizione i redditi derivanti da beni immobili

(sottoposti all’imposizione del solo Stato in cui sono situati), gli utili d’impresa (qualora un’impre-
sa di uno Stato contraente svolga la sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organiz-
zazione ivi situata, sono imponibili solo in quest’ultimo), i dividendi (i d. pagati da una società

residente in uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato). Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di
cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato,
ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata

non può eccedere: a) il 5% dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possie-
de, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
È altresì esente da doppia imposizione il lavoro dipendente, in quanto i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga
svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili in questo altro Stato. Tale ultima
previsione è valida salvo che: a) il beneficiario soggiorni, nell’arco di un anno solare, per meno di

183 giorni; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è resi-
dente dell’altro Stato; c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizza-
zione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. La disposizione residuale

sancisce che “gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la

provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione so-
no imponibili soltanto in questo Stato”.

Accordo sulla protezione e promozione degli investimenti. Parallelamente, l’Italia ha stipulato un
accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti, convenzione ratificata con la
legge 1 luglio 1997 ed entrata in vigore il 20 luglio 1997.
Secondo tale accordo, i Governi si impegnano affinché venga creato un ambiente favorevole
agli scambi ed agli investimenti con misure amministrative promozionali funzionali alla creazione
di un clima di fiducia fondamentale allo sviluppo della cooperazione economica bilaterale.

Segnatamente, lo scopo precipuo della convenzione è costituito dal riconoscimento del tratta-
mento della nazione favorita. Secondo tale principio, gli Stati contraenti si impegnano ad accor-
dare agli investimenti e ai relativi proventi dell’altra parte contraente un trattamento non meno

favorevole di quelli già stabiliti in accordi commerciali con altri Paesi Terzi.
Lo stesso principio trova applicazione in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento,
acquisizione o cessione di investimenti, o di qualsiasi altra attività connessa.
Inoltre, la Convenzione:
a) Garantisce gli operatori economici dei due Paesi contro eventuali provvedimenti discrimi-

natori, sancendo il principio di non discriminazione;

b) Riconosce il diritto al risarcimento in caso di danni conseguenti a disordini o a provvedi-
menti di nazionalizzazione o esproprio;

c) Stabilisce il principio di libertà di rimpatrio di capitali e redditi;
d) Stabilisce il principio del diritto di surroga;
e) Individua i criteri guida per facilitare la ricomposizione delle controversie tra gli Stati.

In conclusione, la scelta di attuare investimenti nel territorio della Federazione Russa in un mo-
mento politico ed economico così delicato, può dimostrarsi una scelta vincente in primis, per le

seguenti ragioni:
• Complementarietà dei sistemi economici italiano e russo
• Opportunità per le imprese italiane offerte dal processo di modernizzazione dell’economia
• Favore con il quale il pubblico russo guarda al prodotto italiano
• Programmi di sviluppo delle Regioni russe
• Basso costo dell’energia e della manodopera
• Regime fiscale conveniente
Inoltre, investire qui può aprire grandi opportunità di crescita, ma occorre farlo con solide basi e
con una buona conoscenza del Paese e delle regole scritte e non scritte del business.
È bene anche ricordare che da sempre le aziende italiane hanno investito in Russia nei momenti

più difficili, conquistando così quote rilevanti su questo mercato. Oggi esiste la concreta possibili-
tà per l’Italia di diventare un importante partner strategico nel processo di industrializzazione del-
la Federazione, proprio grazie al consolidato know-how, all’esperienza del sistema produttivo no-
strano e all’efficienza del Sistema Istituzionale: che anche in questo periodo le aziende italiane

possono cogliere le opportunità del mercato.
La Russia sta andando ora nella direzione della maggiore modernizzazione e diversificazione
dell’economia, e questo apre opportunità strategiche per le aziende interessate a localizzare la
produzione. Il mercato russo può essere considerato non solo come destinazione per prodotti
finiti, ma anche e soprattutto come base per la produzione e la distribuzione di beni di tutta l’area
euroasiatica. Peraltro, proprio grazie alla presenza dell’Unione Economica Eurasiatica (c.d.

“UEE”, costituita nel 2015, cui partecipano Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghi-
stan), gli stati membri stanno promuovendo un piano di armonizzazione economica e normativa,

affinché si possa raggiungere nel 2020 un mercato integrato comune agli stati partecipanti. Sino

ad ora, l’attività dell’UEE si è concentrata in particolar modo sulla disciplina doganale – eliminan-
do le barriere tra gli stati -volta al libero scambio di beni quali carne, prodotti caseari, farmaci,

nonché, negli anni a venire, anche di energia elettrica, gas e petrolati.
Le realtà italiane possono costituire la fonte da cui la Russia, ormai fortemente improntata a una

politica di sostituzione mediante produzione interna, può trarre tecnologie e competenze di eleva-
to livello: grazie allo sfruttamento di tali nuove possibilità, ne può derivare un meccanismo virtuo-
so di crescita reciproca.