Unione europea – euro leggi uniche
5 Giugno 2010 by admin
La Corte di Giustizia delle Comunità controlla la validità degli atti comunitari e la loro interpretazione, per assolvere all’importante funzione di protezione giuridica, offrendo ai privati uno strumento molto efficace per tutelare i diritti loro direttamente conferiti dal Trattato e dagli atti di diritto comunitario derivato. Attraverso vari procedimenti e in particolare tramite quello previsto dall’art. 177 del Trattato Cee, una delle parti di un procedimento può ottenere dalla Corte di Giustizia una verifica della legittimità comunitaria del diritto nazionale e può così difendersi dal comportamento anti-comunitario del proprio Stato.
L’integrazione dell’ordinamento giuridico comunitario – Alle soglie del 2000, con la firma del trattato di Maastricht, si è concretizzata l’ultima e più ambiziosa fase del progetto di integrazione europea, avviando la costruzione di una vera Unione e mettendo in moto un processo le cui conseguenze saranno rilevanti sia per quanto riguarda i rapporti dell’Europa con il resto del mondo, sia per quanto riguarda l’ordinamento interno europeo.
Gli italiani, ormai cittadini di un’Europa Unita, si preparano a una serie di cambiamenti necessari per facilitare questa nuova realtà e la tanto attesa libertà di circolazione, all’interno di quello che ormai è da considerarsi il Mercato Unico Europeo, caratterizzato da un’unica moneta che inizierà ad avere una sua validità dal 1° gennaio 1999: l’Euro. L’ordinamento giuridico comunitario si avvia verso un’integrazione importantissima anche se per certi aspetti difficoltosa, basata sulla fondamentale caratteristica dell’ordinamento medesimo: di essere completamente autonomo rispetto a quello dei singoli Stati.
Autonomia senza separazione
Tuttavia tale autonomia del diritto comunitario non implica una netta separazione o una semplice sovrapposizione con gli ordinamenti degli Stati membri. Instaura bensì una stretta integrazione e interdipendenza tra i due, che potrebbe condurre in alcuni casi a situazioni di conflitto fra norme comunitarie e disposizioni nazionali, in particolare per quelle che attribuiscono direttamente ai singoli cittadini diritti e doveri.
Tale contrasto è stato risolto grazie all’applicazione di due principi fondamentali: quello della diretta applicabilità (secondo il quale, qualora una disposizione del trattato o di un atto comunitario presenti determinate caratteristiche, esso crea diritti e obblighi a favore dei privati); e quello della preminenza del diritto comunitario rispetto alla norma conflittuale statale (secondo il quale in caso di conflitto, di contraddittorio o di incompatibilità con le norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde). L’importanza di tali principi traccia un quadro specifico del modo di rapportarsi del diritto comunitario con quello nazionale.
L’ordinamento giuridico comunitario
L’ordinamento giuridico comunitario si articola in un complesso di fonti che comprendono i Trattati istitutivi delle comunità, gli atti emanati dalle Istituzioni Comunitarie costituenti il diritto comunitario derivato e gli accordi della Comunità con Stati terzi.
I trattati istitutivi rappresentano le fonti così dette di 1° grado dell’ordinamento giuridico comunitario: le norme in essi contenute non potranno essere disattese dagli atti delle istituzioni comunitarie.
Regolamenti, direttive, decisioni costituiscono le fonti di 2° grado, che insieme agli accordi completano il sistema normativo.
I regolamenti hanno una portata generale, non si rivolgono a destinatari determinati né identificabili, bensì a categorie considerate astrattamente nel loro insieme.
A differenza dei regolamenti, le direttive comunitarie non sono direttamente applicabili negli Stati Membri, ma devono essere prima recepite entro un termine fissato, tramite disposizioni nazionali per poter trovare applicazione negli ordinamenti interni. Le decisioni sono obbligatole in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati. Infine le raccomandazioni e i pareri non hanno valore giuridico vincolante, ma possono essere tenuti presenti dai giudici comunitari e nazionali come parametri di riferimento per la decisione delle cause sottoposte al loro giudizio.
La tutela del cittadino
Dall’introduzione di tale normativa negli Stati Membri nasce la necessità di tutelare il singolo cittadino dagli eventuali pregiudizi che possono insorgere in conseguenza della non corretta applicazione e interpretazione della medesima. Il controllo sulla validità degli atti comunitari e sulla loro interpretazione è esercitato dalla Corte di Giustizia delle Comunità, per assolvere all’importante funzione di protezione giuridica, offrendo in concreto ai privati uno strumento molto efficace per tutelare i diritti loro direttamente conferiti dal Trattato e dagli atti di diritto comunitario derivato. Infatti attraverso vari procedimenti e in particolare tramite quello previsto dall’art. 177 del Trattato Cee, una delle parti di un procedimento può ottenere dalla Corte di Giustizia una verifica della legittimità comunitaria del diritto nazionale e può così difendersi dal comportamento anti-comunitario del proprio stato.
Interpretazione del diritto
L’articolo 177 precisa che quando una questione di inter-. prelazione e validità degli atti comunitari “è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora lo reputi necessario ai fini dell’emanazione della sentenza, domandare alla Coorte di pronunciarsi sulla questione”.
Qualora una questione del genere venga sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, quest’ultima è tenuta a rivolgersi alla Corte.
Per adire la Corte si rende però necessario l’intervento del giudice nazionale, che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti della causa, come anche degli argomenti esposti dalle parti e che dovrà assumersi la responsabilità della decisione del giudizio, apprezzare con piena cognizione la pertinenza della questione e disporre la sospensione del procedimento nazionale in attesa della sentenza tramite la quale la Corte si riserverà di risolvere il quesito.
Sentenza assoluta
Presa visione del modello sottopostole, la Corte avvia un procedimento nel corso del quale verrà analizzato il singolo caso con il supporto indispensabile del giudice nazionale, il quale potrà così esporre i singoli problemi lasciando comunque spazio anche alle parti direttamente interessate alla questione. Il tutto si concluderà con una sentenza che gode di un’autorità assoluta nei confronti del giudice -vio e di ogni altro organo competente a conosce controversia a quo. ma cita anche un’autorità s a quella di un preced per ogni giudice suscett di dover risolvere una . stione simile.
L’efficacia generali stessa deriva dal ruolo di tivo che essa svolge nell’applicazione del diritto cor nitario, poiché ogni giud è chiamato ad applicare norma comunitaria cc come interpretata Corte.
11 rinvio pregiudiziale ex ai 177 costituisce un proced mento non contenzioso c’r. si instaura tra il giudic nazionale e il giudice comu nitario istituendo fra ess una diretta collaborar.1 it volta alla definzione de medesima controversia.
L’importanza dell’art. 177
L’articolo 177 Cee si è rive-lato nella sua pratica applicazione una disposi zi ‘e chiave del processo di integrazione giuridica proposto dal trattato.
Esso assolve alla protezione giuridica con l’applicazione della ‘preminenza’ della norma comunitaria sulla norma nazionale e della ‘diretta applicabilità’ della norma comunitaria alle istituzioni giuridiche sorte all’interno dello Stato. La pratica ha consacrato il successo del rimedio previsto dall’art. 177.
Infatti dal caso 13/61 sollevato dal Gerechsthof dell’Aja 10/7/61 si è passati ai 1.500 del 1991 che sono andati aumentando notevolmente abbracciando le argomentazioni più vaste: le norme relative alla libera circolazione delle persone e delle merci, le norme in materia di stabilimento, lavoro, prestazioni di servizi parità di trattamento fiscale e norme economiche e tributarie.
Norme che hanno avuto una ampia rilevanza come nel caso del rinvio del giudice del Tribunale di Torino, chiamando a risolvere la questione della compatibilità tra il: regime della tassa di concessione governativa sulle società e la direttiva Cee n_ 335/69.
Conclusioni
Appare evidente l’importanza dell’art.177 non solo nella prospettiva di garantire unità e coerenza all’ordinamento comunitario, ma soprattutto per assolvere alla non trascurabile funzione di protezione giuridica offerta in concreto ai privati, per tutelare i diritti loro conferiti dal trattato degli atti di diritto comunitario quali cittadini europei.
Si può concludere affermando che la procedi pregiudiziale altro non è non una cooperazione giudiziaria che richiede presenza del tribunale nazionale e della Corte di Giustizia, con lo scopo assicurare l’uniforme applicazione della legge comunitaria.
Per arrivare a tutto ciò il Tribunale deve fornire alla Corte tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui è il possesso, specificando sulla base di quali norme di diritto interno, in relazione con quello comunitario, si fonda la questione portata all’attenzione della Corte.
La risposta dell’organo comunitario non potrà andare oltre la richiesta fatta, il che è un vantaggio anche per la Corte, in quanto nei casi più difficili può limitare l’analisi ai soli aspetti ritenuti fondamentali e contemporaneamente rimane inalterato il potere di rifiutare di statuire.