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Vendite online sotto tutela

Da marzo di quest’anno è stata adottata una regolamentazione comune europea sul commercio elettronico. Tratti salienti della direttiva, campo di applicazione, nuove disposizioni in materia.

Il vero problema generato dall’au­mento a dismisura delle transazioni on-line è dato dal fatto che, al forte sviluppo delle stesse, non è seguito un altrettanto accurato sviluppo di nor­me che potessero regolarle. Per poter comprendere bene tale problema è be­ne specificare che, dal punto di vista giuridico, a ogni transazione effettuata si sarà in presenza di un vero e proprio contratto sotto tutti i punti di vista. La difficoltà, sino a oggi, stante il carattere eminentemente trans­nazionale di Internet, stava nel fatto di poter indicare quale legge avrebbe dovuto regolare il contratto così concluso, quale giudice sarebbe stato competente a pronunciarsi in caso di inadempimento di una delle obbligazioni nello stesso previste e come provare giuri­dicamente l’avvenuta conclu­sione di un contratto online.

Basti pensare, per esempio, a un’impresa italiana che aves­se acquistato della merce dalla filiale tedesca di un’impresa che però avesse il proprio Internet-server situato in Francia. Senza voler en­trare nello specifico, utilizzando alcune convenzioni internazionali sulla giuri­sdizione e sulla legge applicabile ai contratti, alcuni giuristi e Corti di meri­to hanno provato a dare una soluzione a tali quesiti, senza però riuscire a coor­dinarsi e a fornirne una univoca. La ve­ra difficoltà che si incontra, per poter applicare le citate convenzioni interna­zionali, è data dal fatto che non vi è uniformità di opinioni per definire dove l’impresa contraente abbia la propria sede.

Vi è chi ritiene che si debba aver ri­guardo alla sede legale, chi alla sede amministrativa e chi a quella in cui è situato il provider che. utilizza per il commercio on-line. Se le citate sedi sono in nazioni diverse, come spesso capita, scegliere una soluzione oppure l’altra, di fatto e in base al diritto inter­nazionale, significa determinare a che legge sarà soggetto il contratto in que­stione e che giudice sarà competente a risolvere eventuali controversie che dallo stesso potessero nascere.

La situazione esposta crea una forte insicurezza per le imprese e per i citta­dini-consumatori. La Commissione eu­ropea e il Parlamento europeo da tem­po si occupavano del problema, cer­cando di elaborare una Direttiva comu­nitaria che ponesse delle regole base generali in materia di commercio elet­tronico. Tuttavia ogni volta che il pro­getto di Direttiva passava dal Parla­mento alla Commissione europea e vi­ceversa, esso veniva continuamente emendato e non si riusciva ad appro­varlo. La svolta decisiva, che ha porta­to all’approvazione definitiva della Di­rettiva comunitaria sul commercio elettronico, si è avuta con il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in cui i capi di stato dei Paesi membri della Comunità europea hanno definito l’approvazione della stessa in tempi brevi come fondamentale.

Le nuove disposizioni sul commer­cio elettronico si applicheranno a tutti i servizi della società dell’informazione stabiliti nell’Unione europea come, per esempio, commercio online fra impre­se e imprese, fra imprese e consumato­ri, vendita di prodotti finanziari online e servizi di intrattenimento o profes­sionali (avvocati, commercialisti ecc.) via Internet. Il punto più importante della citata Direttiva comunitaria è quello che individua la sede dell’ope­ratore di commercio elettronico con quella in cui vi è la sua sede effettiva fissa , o dove è situato il provider uti­lizzato, o dove possiede una casella di posta elettronica.

Considerando che la Direttiva fa sal­ve le convenzioni internazionali sulla giurisdizione e sulla legge applicabile ai contratti internazionali, prima citate, e che la medesima e queste ultime sono soggette al con­trollo e alla giurisdizione del­la Corte di Giustizia delle Co­munità europee, è di tutta evi­denza come ben presto si po­trà raggiungere un buon grado di certezza sulla legge e giuri­sdizione applicabili alle tran­sazioni on-line internazionali.

Preme infatti ricordare che, in caso di dubbi sull’in­terpretazione e/o applicazio­ne delle norme citate, i giudi­ci degli stati membri della Comunità possono, e in alcu­ni casi debbono, rivolgersi alla Corte di Giustizia che emette sentenze che hanno la particolarità di essere vinco­lanti per tutti, come se si trat­tasse di disposizioni legislative.

Inoltre, come si evince dai documen­ti della Commissione europea utilizzati per la presentazione della Direttiva, i criteri adottati per definire la sede dell’operatore, sono stati scelti sì libera­mente dal legislatore comunitario, ma avendo attenzione a non entrare in contrasto con la precedente giurispru­denza della Corte di Giustizia.

Vengono poi dettate una serie di nor­me che vietano agli stati membri di imporre restrizioni, attraverso la legi­slazione interna, ai contratti online e obbligano gli stessi, in caso di procedi­menti penali o amministrativi che ab­biano il medesimo effetto, ad avvertire la Commissione europea.